Cassation court dismisses appeal against semiliberty restrictions, ruling they are not arbitrary or contradictory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Ortone's appeal against the Tribunal of Sorveglianza's order granting him semiliberty with specific residence and curfew restrictions. Ortone argued these rules prevented him from working outside Borgia and caring for his children, claiming the reasoning was illogical. The court held that the restrictions were not arbitrary, as the lower tribunal had validly assessed the need to prevent recidivism and ensure reintegration within the local community.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 27, comma 3 Cost.; Art. 47 ord. pen.: A challenge to the legality of specific restrictions imposed under alternative detention measures is admissible but fails if the lower court's reasoning is logical and consistent with the goals of reintegration and prevention of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORTONE GIUSEPPE nato a CATANZARO il 10/04/1985 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Itlette/sentite le conclusioni del P Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro concedeva la misura alternativa della semilibertà in favore del condannato a pena detentiva Giuseppe Ortone. In pari data, veniva redatto il verbale delle relative prescrizioni, fra le quali erano compresi, a carico del condannato, gli obblighi di cui ai punti "1" e "5" dell'atto, cioè di fissare il proprio domicilio in Borgia alla via F. Giulio n. 37, di non allontanarsi dal suddetto comune senza l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza e di non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00.
2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., 47 ord. pen. e vizi di motivazione con riferimento alle prescrizioni di cui ai richiamati punti "1" e "5" del citato verbale. Il ricorrente afferma che la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sulla correlazione fra tali prescrizioni e le finalità di rieducazione dell'affidato e di prevenzione del pericolo di recidiva. Inoltre, sarebbe contraddittorio il divieto di allontanamento dal comune di Borgia, di soli 7.700 abitanti, perché non consentirebbe a Ortone di ricercare lavoro all'esterno di tale comune, nei centri abitati più vicini e soprattutto nella città di Catanzaro, né di adempiere appieno ai doveri di assistenza e accudimento nei confronti dei propri figli non tutti con lui conviventi, i cui interessi non potrebbero essere circoscritti all'interno del comune di Borgia né limitati agli orari in cui le prescrizioni permettono all'affidato di uscire dall'abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure alternative alla detenzione, non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento applicativo di una di dette misure, con il quale si contesti soltanto la legittimità delle prescrizioni imposte (Sez. 1, Sentenza n. 16238 del 30/01/2008, Rv. 239544 - 01).
2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso, volto a criticare l'imposizione delle riportate prescrizioni inerenti alla misura alternativa della semilibertà, è ammissibile. Esso, tuttavia, non è fondato. Nella cornice di un iter motivazionale ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio legittimo ed esclusivo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie e degli elementi rilevanti per la decisione, ha stabilito, per l'esecuzione della misura dell'affidamento in prova, delle prescrizioni che non risultano illegittime né manifestamente illogiche o contraddittorie.
In particolare, le prescrizioni evidenziate nel ricorso, cioè il divieto di allontanarsi dal comune di Borgia senza autorizzazione e il divieto di uscire dall'abitazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00, appaiono pienamente compatibili con le finalità cui tende la misura, e il ricorrente ha indicato solo genericamente le esigenze di cercare lavoro al di fuori del comune di Borgia e di uscire dall'abitazione in orari diversi da quelli in cui le prescrizioni lo consentono, ma ha omesso di specificare quali sarebbero le precise ragioni capaci di far ritenere eccessivamente afflittive le limitazioni previste.
Il Tribunale di sorveglianza non ha commesso alcun errore giuridico e la motivazione resa espone con chiarezza ragionamenti convincenti. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual