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Sentenza — n. 33619/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order rejecting public utility work substitution due to lack of substantive assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's order rejecting the request for a public utility work substitution penalty. The lower court incorrectly dismissed the request solely because the defendant failed to specify a public entity for the program, a procedural detail not required by law. The court held that the judge must conduct a substantive prognostic assessment of the defendant's reintegration potential rather than rejecting the request based on missing administrative details.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 95 d.lgs. 150/2022; The request for a substitution penalty requires a substantive judicial assessment of reintegration potential, not a mere verification of administrative formalities.

Parole chiave

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substitution penalty public utility work judicial discretion reintegration assessment procedural error annulment with remand execution penalty lavoro sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod. proc. pen.
In virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di Guido Contreras Atajue, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Art. 56-bis comma 1 L. n. 689 del 1981
A ragione della decisione ha valorizzato l'assenza nell'istanza del condannato, dell'indicazione dell'ente - scelto tra quelli indicati nell'art. 56-bis comma 1 L.
Art. 133 cod. pen.
689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».
art. 71 d.lgs. n. 150/2022
689 del 1981, aggiunto dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022, e del relativo programma.
art. 545-bis cod. proc. pen
Essa, invero, non trova alcun riscontro nel disposto di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 58 legge n. 689/1981
pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art.
art. 133 cod. pen
689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino
(così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: p A (7 \ CONTRERAS ATAJUE GUIDO nato il 01/11/1979 itAn r` v avverso l'ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette/tsentitle conclusioni del PG ; /

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di Guido Contreras Atajue, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. A ragione della decisione ha valorizzato l'assenza nell'istanza del condannato, dell'indicazione dell'ente - scelto tra quelli indicati nell'art. 56-bis comma 1 L. n. 689 del 1981 - disponibile alla presa in carico per il lavoro di pubblica utilità di cui non erano, pertanto, indicati né il programma di lavoro, né gli orari.

2. Ricorre per cassazione Guido Contreras Atajue, per mezzo del difensore di fiducia avv. Nicola Caricaterra, e, nell'unico, articolato motivo di ricorso, deduce erronea applicazione della legge. Lamenta che la pena sostitutiva richiesta dal difensore sarebbe erroneamente stata negata dalla Corte di Appello solo per l'assenza dell'indicazione dell'ente tra quelli indicati nell'art. 56-bis I. 689 del 1981, aggiunto dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022, e del relativo programma.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 26 marzo 2024, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. In virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».

Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).

Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.3.

Tanto premesso in diritto, nel caso in esame è mancata la valutazione dell'adeguatezza della pena sostitutiva richiesta, poiché la Corte territoriale, senza formulare alcun giudizio motivato su tale profilo, ha respinto la richiesta valorizzando la mera mancata indicazione dell'ente presso cui svolgere il programma. Così facendo la Corte territoriale ha dato rilievo ostativo all'accesso alla pena sostitutiva a un'evenienza - l'assenza dell'indicazione dell'ente - che non trova alcun fondamento nel dato normativo, poiché la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è soggetta alla condizione della preventiva elaborazione del programma di trattamento d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna.

Essa, invero, non trova alcun riscontro nel disposto di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. Che, anzi, prevede che il giudice, quando non sia possibile decidere immediatamente, debba fissare una udienza apposita e, al comma successivo, che possa innestarsi una procedura partecipata in cui, al fine di decidere sulla pena, nonché al fine della determinazione degli obblighi e delle relative prescrizioni, il giudice possa acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie; potendo ancora richiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con relativa disponibilità dell'ente.

4. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. C