Cassation annuls execution order for lack of hearing and defense participation under Art. 666 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order issued by the Venice Court of Execution without a hearing. The appellant argued that the decision violated procedural rights by omitting the required adversarial proceedings under Article 666 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that the judge erred in issuing a de plano decision outside the specific exceptions for inadmissibility, thereby violating the mandatory requirement for defense participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, 3, 4 c.p.p.; Art. 178, 179 c.p.p.: The execution judge must hold a hearing with the defense and prosecutor unless the request is manifestly unfounded or a duplicate; failure to do so constitutes absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO GIUSEPPE nato a SCISCIANO il 12/04/1961 avverso l'ordinanza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; letteFenCità le conclusioni del RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in preambolo il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Giuseppe Capasso, volta ad ottenere l'esecuzione della pena di un anno e ventuno giorni di reclusione in seguito all'intervenuta revoca dell'indulto disposto con ordinanza della Corte di appello di Napoli n. 2722/2006, rideterminando la pena complessiva da espiare. A ragione della decisione, dopo avere ripercorso le ragioni del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 30 novembre 2022, ha ritenuto che le modalità di calcolo della pena residua fossero corrette e comprensive di tutti i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 663 e 556 cod. proc. pen.
2. Ricorre Capasso per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. Giuseppe Annunziata che, sulla base di unico, articolato motivo, denuncia la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente, citando giurisprudenza di legittimità a conforto, che il provvedimento è stato emesso in assenza di contraddittorio, in ipotesi non consentita.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 aprile 2024, ha prospettato l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. 2.1.
Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, poiché non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del pubblico ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. 2.2.
Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452;
Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).
3. Sulla scorta delle ragioni esposte il provvedimento impugnato - in quanto adottato fuori dall'ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge ovvero di bis in idem - dev'esser annullato con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio. Riguardo al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, 3 cod. proc. pen., il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale facendone dare avviso all'interessato e al difensore.
Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia. Così deciso i