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Sentenza — n. 33615/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to loss of interest after seized phones were returned.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by three military suspects inadmissible due to a subsequent lack of interest. The applicants challenged a military tribunal's confirmation of a phone seizure, arguing insufficient reasoning and procedural violations. The court ruled that because the seized devices had already been returned with forensic copies extracted, the legal interest to contest the original seizure order had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 253, 125 comma 3 cod. proc. pen.; Once seized property is returned, appeals against the seizure confirmation are inadmissible for lack of interest, as the right to exclusive data possession no longer exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
military procedure seizure of phones lack of interest forensic copy extraction inadmissible appeal data possession rights procedural economy sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 253, 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 324 comma 7 cod. proc. pen.
Art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
art. 179 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale militare di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento di sequestro dei telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità di Pietro VISCUSI, Salvatore DI COSTANZO e Michele D'ONOFRIO, indagati del reato di cui all'art. 179 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 Tchmil
Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017 Andreucci
Sez. 1, n. 49684 del 24/09/2019 Manzone
Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019 Pannella
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 Marinaj
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 Litteri
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta ed altro
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 Storti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VISCUSI PIETRO nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 11/05/1971 DI COSTANZO SALVATORE nato a MADDALONI il 08/01/1982 D'ONOFRIO MICHELE nato a ARPAIA il 15/04/1976 avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del TRIB.LIB.MILITARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG Militare LUIGI MARIA FLAMINI, che ha chiesto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., dichiararsi inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale militare di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento di sequestro dei telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità di Pietro VISCUSI, Salvatore DI COSTANZO e Michele D'ONOFRIO, indagati del reato di cui all'art. 179 cod. pen. mil . pace (cospirazione per compromettere l'autorità del comandante). A ragione della decisione, osservava, quanto al fumus commissi delicti, che sufficiente, sul piano della motivazione, era il richiamo, operato per relationem, alla stampa della messaggeria whatsapp acquisita in atti, dal cui contenuto si evinceva una volontà comune degli interlocutori tesa ad ostacolare l'azione di comando del loro sovraordinato M.Ilo TOSCANO, se del caso provocandone il trasferimento.

Anche la pur succinta motivazione in tema di esigenze probatorie, contenuta nel decreto oggetto di riesame, non prestava il fianco a censure, essendo indubbio che, al fine di ricostruire i fatti e le singole condotte, astrattamente integranti il reato in contestazione, si rivelava indispensabile svolgere accertamenti sui supporti informatici e telefonici tramite i quali si erano svolte le conversazioni analizzate.

2. Pietro VISCUSI, Salvatore DI COSTANZO e Michele D'ONOFRIO, per il tramite del loro comune difensore, hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, deducendo: con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. e 178, lett. c), cod. proc. pen. sub specie di radicale mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie, nonché per lesione dei diritti di difesa a causa della mancata ostensione degli atti richiamati nei decreti di sequestro; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., per mancato rispetto del divieto di integrazione della motivazione.

3. Il Procuratore generale militare di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che, in data 27 novembre 2023, era stato emesso, previa estrazione di copia forense, decreto di dissequestro e restituzione dei dispositivi agli interessati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla restituzione degli oggetti sottoposti a sequestro.2. Si ricorda che, in argomento, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate con due sentenze: con la prima, risalente al 2008, si è affermato che «Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni» (Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008 Tchmil Rv. 239397 - 01: fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti); con la seconda, più recente, si è statuito che « È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati» (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01).

Tale ultimo principio è stato, in seguito, ribadito anche dalle Sezioni semplici (Sez. 1, n. 49684 del 24/09/2019, Manzone, non mass.; Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975 - 01).

3. Ciò posto, si rileva che, per come risulta acquisito in atti, il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli, con decreto del 27 novembre 2023, dato atto della previa effettuazione di copia forense da parte degli organi di p.g., ha disposto la restituzione dei dispositivi cellulari a ciascuno degli aventi diritto (i tre odierni ricorrenti e il coindagato Giovanni GENNARELLI).

4. Si rileva, altresì, che nessuno degli indagati, nel ricorso o in eventuale memoria successiva, ha dedotto un interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.

5. Non può, pertanto, che ravvisarsi la sopravvenuta mancanza di interesse, da parte dei tre indagati VISCUSI, DI COSTANZO e D'ONOFRIO, a coltivare il proposto ricorso per cassazione.

6. Dalla conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi non può derivare la condanna a spese e a sanzioni, in ragione dell'assenza non solo di ipotesi di soccombenza, ma anche di profili di colpa legati all'irritualità dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 - 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166 - 01; tra le Sezioni semplici, vedi la recentissima Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di intere