Cassation annuls surveillance court order for lack of reasoning on alternative detention measures under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo surveillance court's order rejecting alternative detention measures due to insufficient reasoning. The applicant argued the court ignored positive factors like the UEPE report's commitment to find suitable work, while the court cited statutory limits and lack of available activities. The court ruled the lower judge's reasoning was incongruous and illogical, failing to properly weigh all statutory elements before rejecting the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354: The surveillance court must provide precise, non-contradictory reasoning based on individualized treatment results when rejecting alternative measures, avoiding illogical prognoses that ignore positive elements present in the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALAZZO SIMONE nato a MARSALA il 15/04/1993 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/senlite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Galazzo Simone ricorre avverso l'ordinanza del 16 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala del 23 febbraio 2023. Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ha evidenziato che la pena era superiore al limite di anni due di reclusione stabilito dal legislatore, e, con riferimento alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha evidenziato che non risultavano disponibili attività di tipo risocializzante, lavorative o di volontariato, necessarie a sostenere il percorso rieducativo.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dopo aver rilevato la sussistenza di molteplici aspetti positivi, idonei all'accoglimento della richiesta, ha rigettato l'istanza in forza della ritenuta assenza di attività lavorative e di volontariato o risocializzanti, senza considerare che, dalla lettura della stessa relazione dell'UEPE, si evinceva che, in caso di accoglimento, tale Ufficio si sarebbe impegnato a individuare l'Ente nel quale il condannato avrebbe potuto svolgere la propria attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, avendo fornito sul punto una motivazione incongrua e illogica, nel momento in cui ha formulato dapprima un giudizio prognostico adeguato (avendo dato atto della presa di responsabilità da parte del condannato, della sua discreta revisione critica, della sussistenza di un domicilio idoneo e della volontà del condannato di svolgere attività lavorativa, individuata dall'UEPE), per poi rigettare l'istanza in maniera apodittica. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha rigettato l'istanza in forza della ritenuta assenza di un percorso risocializzante, tanto da non aver potuto esprimere una prognosi positiva, nonostante gli elementi risultanti dagli atti di causa non presentassero rilievi in tal senso, così come confermato anche dalla relazione dell'UEPE.
Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio lacunoso e contraddittorio sulla mancanza di segni indicativi dell'avvio di un percorso di reinserimento sociale.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor