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Sentenza — n. 33421/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding family bond evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific grounds linking his arguments to the lower court's reasoning. The applicant claimed the trial court ignored his emotional bond with his brother, but the court noted the applicant had previously admitted never living together. Consequently, the court ruled the appeal generic and lacking correlation with the contested decision, leading to dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic or lack a specific correlation with the reasoning of the contested decision, as the appellant bears the onus of demonstrating the relevance of their arguments to the facts found.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds requirement lack of correlation specificity of censure family bond evidence procedural costs Cassazione Roma espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 19 T.U. imm.
Art. 8 CEDU
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani
c) solo qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo dal vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A SINGATEH LAMIN nato il 09/04/1982 frArlbi avverso l'crdinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Pasquale Serrao D'Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Singateh Lamin ricorre avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 23 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 19 T.U. imm. e 8 CEDU, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare il legame affettivo tra il condannato e il fratello, Singateh Lamin, domiciliato in Canelli, via Carlo Bussinello 176, presso il cui domicilio lo stesso condannato aveva chiesto di poter eseguire la pena alternativa della detenzione domiciliare. Il giudice di merito, invece, in violazione dei principi stabiliti dal legislatore ordinario e comunitario, avrebbe adottato un provvedimento che ha determinato un'ingerenza nel diritto del condannato al rispetto della vita familiare e privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato, sentito all'udienza camerale, aveva affermato di non aver mai vissuto insieme al fratello, circostanza che aveva indotto il giudicante a ritenere assenti gli effettivi e i concreti legali familiari dedotti nell'atto di opposizione, utili all'applicazione dell'istituto ex art. 19 T.U. imm. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, in tema di espulsione dello straniero, può ritenere sussistente la causa ostativa di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett.

c) solo qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo dal vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv. 280904).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass