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Sentenza — n. 33412/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order denying criminal continuation due to insufficient reasoning on unitary criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution judge's order rejecting the request to apply the criminal continuation rule under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the judge failed to provide valid reasoning despite clear indicators of a single criminal plan, such as identical methods and a short timeframe. The court found the original order incongruous because it lacked an effective evaluation of the specific facts to verify the unitary project of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The execution judge must conduct a specific re-examination of facts to verify the unitary project of offenses when applying criminal continuation, and an order is void if it fails to provide a reasoned assessment of the external indicators proving such unity.

Parole chiave

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criminal continuation execution judge unitary criminal plan Article 671 Code insufficient reasoning retrial by different judge external indicators imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
del Tribunale di Napoli Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a più reati giudicati con distinte sentenze di condanna divenute irrevocabili.
Art. 81 cod. pen.
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod.
Sentenza n. 183 del 03/07/2013 della Corte costituzionale
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Napoli Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a più reati giudicati con distinte sentenze di condanna divenute irrevocabili.
art. 81 cod. pen
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVA ROSARIO nato a AVÈRSA il 14/04/1991 avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO'FkORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Oliva Rosario ricorre avverso l'ordinanza del 24 novembre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a più reati giudicati con distinte sentenze di condanna divenute irrevocabili.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe rigettato la richiesta, nonostante la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, la medesima modalità esecutiva delle condotte (la azioni delinquenziali avevano avuto ad oggetto la stessa sostanza stupefacente) e il ristretto arco temporale (sul punto, il ricorrente evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe, in parte, erroneamente indicato il tempus commissi delicti).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto.

In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna: il giudice dell'esecuzione, infatti, si è limitato a fare plurimi riferimenti ai requisiti per l'applicazione della disciplina del reato continuato, concludendo in modo apodittico che le condotte criminose prese in esame non risultavano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di un'unitaria e ben preordinata ideazione complessiva e che, di conseguenza, non sussistevano elementi univoci e concludenti per affermare che le condotte in esame, verificatesi in contesti spazio temporali differenti, potevano ricadere in un progetto unitario.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, cui deve seguire la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip dQ j z Tribunale di Napoli Nord, in diversa persona fisica.