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Sentenza — n. 33411/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation request due to lack of prior specific intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Perrelli's appeal against the execution judge's refusal to apply the rule of criminal continuation. Perrelli argued that the murder was committed to protect the mafia association's operations, implying a pre-existing plan when he joined. The court held that a specific, concrete deliberation must exist at the time of joining the association, which was absent here as the specific crime was contingent and unforeseeable.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The rule of criminal continuation requires a single, complex, and concrete prior deliberation by the agent regarding the specific criminal act; a general program of delinquency or a mere lifestyle of crime does not suffice to link distinct crimes committed at different times.

Parole chiave

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criminal continuation mafia association prior deliberation unforeseeable events execution judge specific intent linking crimes crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Perrelli Giosué ricorre avverso l'ordinanza dell'H settembre 2023 della Corte di assise di appello di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 416-bis c.p.
al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod.
Art. 81 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Perrelli Giosué ricorre avverso l'ordinanza dell'H settembre 2023 della Corte di assise di appello di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 416-bis cod. pen
al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2006 a dicembre 2010 in Bari, e ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt.
artt. 81 cod. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48590 del 17/10/2017, Schiavone
La giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, poi, appare non conferente al caso in esame, in quanto - in parte - riferita al diverso istituto del concorso morale nel reato di omicidio (Sez. 1, n. 48590 del 17/10/2017, Schiavone, Rv.
Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, Arena
271551 - Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, Arena, Rv.
Sez. 1, n. 11359 del 03/04/2020, Hrustic
227777) e - in parte - non pertinente: nell'ulteriore sentenza richiamata (Sez. 1, n. 11359 del 03/04/2020, Hrustic, non mass.), la Corte si è limitata ad annullare un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel rigettare un'istanza ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRELLI GIOSUE nato a BARI il 20/06/1981 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s.~le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giulio Romano, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Perrelli Giosué ricorre avverso l'ordinanza dell'H settembre 2023 della Corte di assise di appello di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2006 a dicembre 2010 in Bari, e ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2008 al dicembre 2010, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 19 giugno 2013, definitiva il 10 giugno 2014;

2) ai reati di porto di arma clandestina, ricettazione e omicidio, aggravati dalla c.d. connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 648, 575 cod. pen. e 7 d.I.13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi il 20 luglio 2007 in Bitonto, giudicati dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza del 24 maggio 2021, definitiva il 22 novembre 2022. L'interessato aveva evidenziato che il delitto di omicidio fosse stato commesso quando lo stesso aveva fatto parte della realtà associativa sub 1 ed al fine di agevolare l'attività di tale associazione. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando che tale omicidio fosse stato posto in essere in forza di eventi del tutto contingenti e non preventivabili nel momento in cui Perrelli aveva deciso di far parte della realtà associativa.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe offerto considerazioni disancorate alle esplicite analisi contenute nelle sentenze di condanna e avrebbe rigettato la richiesta senza fornire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, dalla lettura delle sentenze di condanna, appariva chiaro che il delitto di omicidio fosse stato perpetrato al fine di salvaguardare l'operatività dell'associazione di tipo mafioso, come anche confermato dall'applicazione della circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, riconosciuta in capo al condannato anche sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa.

Il fatto che Perrelli avesse svolto un ruolo di partecipe nell'ambito dell'associazione era confermato da quanto accertato da differente giudice dell'esecuzione (Corte di appello di Bari) che, con ordinanza del 17 dicembre 2019 (allegata all'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.), aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub i e i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (non oggetto del presente procedimento), dopo aver evidenziato che il condannato aveva commesso i reati quando aveva fatto parte dell'associazione di tipo mafioso riconducibile al c.d. clan Strisciuglio, avente natura di associazione armata.

Pertanto, vi era la prova del fatto che Perrelli, sin dal momento in cui aveva deciso di aderire all'associazione, avesse già preventivato di porre in essere atti di ritorsione nei confronti di un collaboratore di giustizia, a prescindere dal fatto che la specifica vittima fosse stata antecedentemente designata. A sostegno di tale tesi, vi era il fatto che anche altri esponenti della medesima realtà associativa (Giacomo Valentino e Antonio Passaquindici) erano stati condannati in ordine al reato sub 2. Il giudice dell'esecuzione, poi, aveva omesso di rilevare la sussistenza degli ulteriori elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: il medesimo contesto territoriale, il contiguo arco temporale nel quale erano state poste in essere le condotte e la medesima spinta criminale che aveva mosso il condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Giova premettere che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02).Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa.

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'omicidio di Dellino - partecipe della medesima associazione di tipo mafioso di riferimento del primo - era stato deliberato dall'organizzatore della realtà associativa per questioni del tutto contingenti e non preventivabili ab origine, in quanto conseguenti a circostanze ed eventi che, seppur appartenenti alla vita associativa, erano del tutto occasionali e che, quindi, non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa.

Era emerso, infatti, che Valentino Giacomo - colui che capeggiava l'associazione di tipo mafioso della quale faceva parte anche Perrelli - aveva deciso di far uccidere Dellino, che aveva partecipato ad un agguato ai danni di Napoli Vito e Conte Domenico (appartenenti a una organizzazione criminale antagonista), poiché questi aveva minacciato di accusare i complici nel caso di arresto, posto che l'autovettura utilizzata per il predetto agguato era a lui intestata. Secondo il giudice dell'esecuzione, quindi, doveva escludersi che Perrelli avesse potuto ideare una programmazione di massima dell'omicidio di Dellino sin dal momento in cui aveva deciso di aderire al sodalizio, posto che, in quel momento, il predetto agguato non era ancora stato posto in essere.

Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - secondo il quale non sembrerebbe necessario preventivare il fatto in concreto, seppur a grandi linee, ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione - per la configurabilità della continuazione è necessaria un'unica complessa e concreta deliberazione preventiva, alla quale segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica. Deve, invece, escludersi che un generico programma di attività delinquenziale, o un mero sistema di vita improntato alla delinquenza, possano essere considerati elementi sintomatici della sussistenza del vincolo della continuazione tra diversi reati.

La giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, poi, appare non conferente al caso in esame, in quanto - in parte - riferita al diverso istituto del concorso morale nel reato di omicidio (Sez. 1, n. 48590 del 17/10/2017, Schiavone, Rv. 271551 - Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, Arena, Rv. 227777) e - in parte - non pertinente: nell'ulteriore sentenza richiamata (Sez. 1, n. 11359 del 03/04/2020, Hrustic, non mass.), la Corte si è limitata ad annullare un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel rigettare un'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., aveva ritenuto elemento ostativo all'accoglimento il fatto che le vittime dei singoli reati predatori, sebbene individuate, fossero diverse tra loro.Il Collegio, pertanto, condividendo la costante giurisprudenza di legittimità espressa sul punto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale non può essere riunito dal vincolo della continuazione un reato-fine non preventivato, seppur a grandi linee, dal soggetto agente, nel momento in cui lo stesso ha deciso di partecipare alla realtà associativa di riferimento nell'ambito del quale tale reato sarebbe stato posto in essere.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Riget