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Sentenza — n. 33398/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses execution incident, assigning competence to the appellate court of remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed an order by the Catania trial court that redefined the sentence for defendant Emanuele Iozza. The defense argued the appellate court of remand lacked competence, while the prosecution contended the trial court correctly handled the execution incident. The Court of Cassation ruled that the appellate court of remand retains exclusive jurisdiction over execution incidents following a remand judgment, regardless of the remand's outcome.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.; In cases of annulment with remand, the appellate court of remand retains exclusive jurisdiction over execution incidents to ensure the unity of the execution function.

Parole chiave

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execution incident competence appellate court of remand annulment with remand unity of execution function Italian criminal procedure esecuzione delle pene remissione della pena commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 665, commi 3 e 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi
Secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv.
Sez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino
273104; Sez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino, Rv.
Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Bertè
225048; Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Bertè, Rv.
Sez. 1, n. 3105 del 19/05/1995, Alleruzzo
7 223601; Sez. 1, n. 3105 del 19/05/1995, Alleruzzo, Rv.
Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, Morabito
Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi
Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv.
Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015, confl. comp. in proc. Perrone
264617 - 01; Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015, confl. comp. in proc. Perrone, R.
Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009, confl. comp. in proc. Pizzi
263097 - 01; Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009, confl. comp. in proc. Pizzi, Rv.
Sez. 1, n. 11067/2017
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: IOZZA EMANUELE nato a GELA il 24/02/1961 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla competente Corte di assise di appello di Catania;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena indicata nel provvedimento n. 334/2019, emesso dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania il 16 giugno 2021 nei confronti di Emanuele IOZZA, nella misura di trent'anni di reclusione, a decorrere dal 21 maggio 2019, previo scioglimento del cumulo operato nel provvedimento medesimo ed espunzione dallo stesso della pena di 27 anni, 6 mesi e 22 giorni di reclusione. 1.1.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 665, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Il giudice adìto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in relazione all'incidente d'esecuzione proposto dalla difesa, sussistendo nel caso di specie la competenza funzionale della Corte di Assise di Appello di Catania, la quale, con sentenza resa in sede di rinvio in data 20 giugno 2018, divenuta definitiva in data 20 maggio 2019 (ultimo provvedimento divenuto irrevocabile), aveva bensì confermato la pronuncia di primo grado, resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 2 dicembre 2013, ma ciò a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione in data 15 maggio 2016. 1.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma secondo, e 80 cod. pen. Il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la legittimità del cumulo tra la pena di 27 anni, 6 mesi e 22 giorni di reclusione, disposta con provvedimento di cumulo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta il 19 settembre 2014, e la pena di 30 anni di reclusione, inflitta nei confronti dell'imputato dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza emessa in data 20 giugno 2018, trattandosi di pene in parte da espiare e in parte già espiate, relative a reati commessi prima dell'espiazione di una di esse.

Pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso la cumulabilità delle pene, sull'assunto che i reati erano stati accertati e le pene eseguite in tempi diversi. Nel caso di specie, in virtù del fatto che i reati di omicidio risultavano commessi dall'imputato in data 7 ottobre 1990 e 23 ottobre 1990, cioè prima dell'espiazione di una delle pene (11 aprile 1993), avrebbe dovuto applicarsi la sola pena dell'ergastolo, stante il concorso di pene detentive temporanee non inferiori ad anni 24 di reclusione.2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di merito competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso.

2. Secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv. 273104; Sez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino, Rv. 225048; Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Bertè, Rv. 7 223601; Sez. 1, n. 3105 del 19/05/1995, Alleruzzo, Rv. 202320), la disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis, che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.

Tale regola, valevole indipendentemente dall'intervenuta definizione del giudizio di rinvio (Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, dep. 2004, Morabito, Rv. 226639) o dal suo esito, è volta a tutelare l'esigenza della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, in modo che, in caso di titolo soggettivamente od oggettivamente cumulativo, resti concentrato in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia (anche in caso di annullamento con rinvio disposto solo nei confronti di alcuni coimputati, infatti, il giudice dell'esecuzione deve essere in ogni caso individuato, rispetto a quelli per i quali la sentenza sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio, e ciò anche qualora questi non si sia ancora pronunciato: v.

Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617 - 01; Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015, confl. comp. in proc. Perrone, R. 263097 - 01; Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009, confl. comp. in proc. Pizzi, Rv. 243782 - 01).

3. In applicazione dei richiamati principi, deve indicarsi nella Corte di assise di appello di Catania il giudice dell'incidente di esecuzione proposto nell'interesse dello IOZZA, in quanto, alla data di deposito dell'istanza introduttiva (25 luglio 2019), l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti dell'istante era quella emessa dalla suddetta Corte in data 20 giugno 2018, irrevocabile il 20 maggio 2019, nel giudizio di rinvio susseguente a sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte di cassazione in data 15 novembre 2016 (Sez. 1, n. 11067/2017).

4. Da tanto discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere l'incidente proposto da Emanuele IOZZA.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di assise di appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 29 a