Sentenza — n. 33392/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Aniello Cataldo con sentenza del Tribunale di Ravenna in data 29 gennaio 2009, irrevocabile il 18 marzo 2009 e quello allo stesso concesso con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 21 aprile 2015, irrevocabile il 16 maggio 2015. Ha rilevato il Tribunale che il condannato aveva commesso, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della seconda delle indicate sentenze, altro delitto, per il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna gli aveva inflitto, con decreto penale di condanna, la pena della reclusione, sostituita, ex articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la multa di euro 7.500,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33392/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ricorre Cataldo per cassazione, per mezzo del suo difensore, avv. Massimo Ricci Bitti, e ne chiede l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. proc. pen. Il Tribunale ha erroneamente disposto la revoca della sospensione condizionale in forza della sopravvenuta commissione di reato per il quale non è stata disposta pena detentiva, ma quella pecuniaria.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALDO ANIELLO nato a MASSA DI SOMMA il 13/12/1988 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; letteir-itrEele conclusioni del PG -A2cga. 1-3=•-\\' \‘n;%- ) \ \NN e \Jn Sl_v‘ "t.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Aniello Cataldo con sentenza del Tribunale di Ravenna in data 29 gennaio 2009, irrevocabile il 18 marzo 2009 e quello allo stesso concesso con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 21 aprile 2015, irrevocabile il 16 maggio 2015. Ha rilevato il Tribunale che il condannato aveva commesso, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della seconda delle indicate sentenze, altro delitto, per il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna gli aveva inflitto, con decreto penale di condanna, la pena della reclusione, sostituita, ex articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la multa di euro 7.500,00.
2. Avverso detta ordinanza ricorre Cataldo per cassazione, per mezzo del suo difensore, avv. Massimo Ricci Bitti, e ne chiede l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. proc. pen. Il Tribunale ha erroneamente disposto la revoca della sospensione condizionale in forza della sopravvenuta commissione di reato per il quale non è stata disposta pena detentiva, ma quella pecuniaria.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 marzo 2024, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249; Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, Muzzolan, Rv. 239993), una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.L'art. 168, primo comma, n. 1, c.p. prevede, invero, che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva", mentre nel caso in esame l'imputato è stato condannato a pecuniaria. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere re