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Sentenza — n. 33381/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison sentence execution order due to lack of notification nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Leandro Bennato against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant alternative measures for his prison sentence. Bennato argued that the execution order was invalid because it was not directly notified to him, only to his lawyer, violating procedural norms. The court ruled that since the lawyer timely submitted the request for alternative measures, the notification defect was cured and did not constitute a nullity.

Regesto Legislator

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Art. 656 cod. proc. pen.; Art. 183 lett. b) cod. proc. pen.: The omission of direct notification of an execution order to the convicted person does not render the order null if the defense lawyer timely submits the request for alternative measures, thereby achieving the act's functional purpose.

Parole chiave

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execution order notification procedural nullity alternative measures request defense lawyer notification cure of defect prison sentence enforcement tassatività principle altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 656 cod. proc. pen.
Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., che viene qui in considerazione, nel testo modificato dal dl.
Art. 183 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 50 comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 94 testo unico DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 90 testo unico DPR 9 ottobre 1990, n. 309
art. 656 cod. proc. pen
Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., che viene qui in considerazione, nel testo modificato dal dl.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26678 del 28/04/2003, Palamuso
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa notifica dell'ordine di carcerazione è sfornita di sanzione e, pertanto, per il principio di tassatività, non comporta nullità dell'ordine stesso emesso dal Pubblico ministero (Sez. 2, n. 26678 del 28/04/2003, Palamuso, Rv.
Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, Pelissa
225163 01; Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, Pelissa, Rv.
Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani ed altri
pen., essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (affetto da ipotetica nullità) era preordinato (v., con riguardo a un caso di nullità dell'estratto contumaciale, Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani ed altri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENNATO LEANDRO nato a ROMA il 01/01/1979 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare e l'istanza di affidamento in prova terapeutico presentate, da Leandro BENNATO, in relazione alla espiazione della pena di un anno, cinque mesi e tre giorni di reclusione, determinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti reso in data 9 ottobre 2023. Ripercorso il nutrito curriculum criminale dell'istante, il Tribunale, sulla base delle recenti informazioni fornite dalla Questura di Roma, ne illustrava l'elevata pericolosità sociale, descrivendone il ruolo di esponente di spicco di una nota famiglia romana, profondamente radicata nel tessuto delinquenziale dei quartieri di Casalotti - Primavalle, egemone nei rami delle estorsioni, delle rapine e del traffico di stupefacenti e governata, con ruolo apicale, dallo zio, il noto pluripregiudicato Walter DOMIZI.

Ancorché destinatario di numerosi benefici di legge extra carcerari, BENNATO ne aveva violato sistematicamente le prescrizioni, talvolta rendendosi latitante, sia in Italia che all'estero, mediante l'utilizzo di documenti contraffatti e vedendo cessare il suo status di ricercato solo grazie alla cooperazione e all'intervento congiunto delle polizie europee. Attuali erano, poi, i collegamenti di BENNATO con elementi di vertice della criminalità organizzata capitolina. Alla luce delle descritte emergenze, tenuto, inoltre, conto del recente provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso il 3 maggio 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Roma in relazione alla importazione in concorso di un ingente quantitativo di stupefacente (107 kg) e a tre episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione - commessi nel periodo in cui BENNATO usufruiva degli arresti domiciliari e delle autorizzazioni concessegli dalla Corte di appello di Roma ad assentarsi dalla propria abitazione per partecipare agli incontri programmati presso il SERD della ASL Roma - 1 e per visite mediche - ad avviso del Tribunale di sorveglianza nessuna misura extramuraria era concedibile al condannato, come platealmente dimostrato dalla prosecuzione, da parte sua, della condotta criminale anche in costanza di arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene la difesa che l'omessa notifica all'imputato dell'ordine di esecuzione, emesso dal P.M. di Civitavecchia in data 9 ottobre 2023, già invano n eccepita nell'udienza del 12 ottobre 2023, avrebbe determinato la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento di esecuzione.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., che viene qui in considerazione, nel testo modificato dal dl. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2011, n. 4, così dispone: «L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico».

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa notifica dell'ordine di carcerazione è sfornita di sanzione e, pertanto, per il principio di tassatività, non comporta nullità dell'ordine stesso emesso dal Pubblico ministero (Sez. 2, n. 26678 del 28/04/2003, Palamuso, Rv. 225163 01; Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, Pelissa, Rv. 205878 - 01). Ed invero, tale adempimento è strettamente funzionale a consentire all'interessato di presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione di una misura alternativa.

Di conseguenza, se, nonostante l'omessa notifica ad uno degli aventi diritto (condannato e difensore), l'istanza, da parte dell'unico soggetto eventualmente destinatario della notifica, sia stata tempestivamente presentata, la notifica ha, comunque, raggiunto il suo scopo, con gli (eventuali, se si ritenesse una nullità) effetti di sanatoria previsti dall'art. 183, lett. b), cod. proc. pen., essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (affetto da ipotetica nullità) era preordinato (v., con riguardo a un caso di nullità dell'estratto contumaciale, Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani ed altri, Rv. 215586 - 01).4.

Questo è quanto esattamente accaduto nel caso di specie, in cui l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia in data 9 ottobre 2023 risulterebbe essere stato notificato al solo difensore del BENNATO, ma non al condannato. Il difensore ha, comunque, ritualmente presentato, nell'interesse del suo assistito, domanda di misura alternativa al competente Tribunale di sorveglianza, che ha provveduto con l'ordinanza oggi impugnata. Non è quindi ipotizzabile, nel caso in esame, alcuna violazione del diritto di difesa, come prospettato dal ricorrente, che, tra l'altro, non ha neppure dedotto censure sulla motivazione addotta a sostegno del diniego, nel merito, della sua istanza.

5. Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso