Italian Supreme Court dismisses appeal regarding alternative measures due to residual sentence exceeding four years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Robert Costas's cassation appeal against the Ancona Supervision Tribunal's order denying alternative measures. The court held that the residual sentence, exceeding four years and including aggravated robbery, legally precludes ordinary probation and therapeutic placement. Consequently, the court affirmed the lower tribunal's correct application of the statutory four-year threshold and the mandatory inclusion of the crime in the prohibited list.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ord.pen.; Art. 94 DPR n. 309/1990; Art. 4 bis ord.pen.: The residual sentence exceeding four years strictly prohibits alternative measures, and the application of anomalous concurrence does not remove a crime from the statutory list of offenses barring such placement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTAS ROBERT nato il 22/01/2001 im MOLONv ity avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s9tAte le conclusioni del PG L. G.A21.,.)«e Lu. test c.4,..k..“..cs) (Do-k )t', o oLt( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibili le domande introdotte da Costas Robert, tese ad ottenere le misure alternative dell'affidamento terapeutico, dell'affidamento ordinario o della detenzione domiciliare. 1.1 In motivazione si osserva che:
a) il residuo pena è superiore a 4 anni e ricomprende, peraltro, una condanna per rapina aggravata, il che esclude anche l'affidamento terapeutico;
b) l'avvenuta concessione della circostanza attenuante di cui all'art.116 cod.pen. non consente di escludere la 'iscrizione' del reato di rapina aggravata nell'elenco delle fattispecie di cui all'art.4 bis cod.pen. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Costas Robert. Si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al diniego dell'affidamento in prova ordinario (art. 47 ord.pen.) e terapeutico (art.94 dPR n.309 del 1990). 2.1 Si sostiene in particolare che :
a) la necessaria scissione del cumulo porta a ritenere la pena relativa al reato ostativo (3 anni e 4 mesi, in parte scontati) inferiore ai 4 anni e da ciò sarebbe derivata la possibile ammissione all'affidamento ordinario;
b) in ogni caso, ai fini dell'affidamento terapeutico, il delitto di rapina aggravata non potrebbe essere ritenuto ostativo per l'avvenuta concessione della circostanza attenuante di cui all'art.116 cod. pen. con carattere di prevalenza;
c) la ostatività, seppure sussistente, sarebbe superabile in concreto trattandosi di reato di 'seconda fascia'.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 In riferimento all'affidamento in prova ordinario il Tribunale di Sorveglianza individua correttamente la ragione di inammissibilità nella entità del residuo pena 'complessivo', che è superiore a quattro anni (limite invalicabile ai sensi del comma 3 bis dell'art. 47 ord.pen.). Sotto tale profilo non vi è alcuna utilità pratica nella operazione di scioglimento del cumulo con imputazione della quantità di pena già espiata al reato ostativo (peraltro per stessa ammissione del ricorrente non sufficiente a ritenere scontata la pena inflitta per la rapina), posto che la entità pena residua supera, come si è detto, i quattro anni. 3.2 Leggermente diverso il discorso per l'affidamento terapeutico, ferma restando la infondatezza del ricorso.
Qui la ragione del diniego sta nel fatto che, trattandosi di titolo esecutivo che 'comprende' un reato ricompreso nell'art. 4 bis ord.pen. vi è un divieto di legge in rapporto alla entità della pena residua perché superiore a quattro anni (altrimenti la fascia di pena residua sale, come è noto, a sei anni). Il ricorrente afferma che il reato oggetto di esecuzione non sarebbe 'ricompreso' nell'elenco dell'art. 4 bis in ragione della avvenuta concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. con giudizio di prevalenza. Ma si tratta di una prospettazione erronea, così come si è ritenuto in sede di merito. 3.3 Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (v. per tutte Sez.
I n. 1452 del 5.10.2016, dep.2017, rv 268845) che l'applicazione dell'istituto del concorso anomalo mantiene fermo il titolo di reato e la responsabilità dolosa, sicchè il reato in esecuzione resta 'ricompreso' nell'elenco di cui all'art. 4 bis ord.pen. . Ciò anche nella ipotesi in cui l' inserimento nella disposizione «ostativa» derivi dalla avvenuta contestazione di una circostanza aggravante, poi oggetto di bilanciamento (si veda, sul tema, anche Sez. I n. 4556 del 14.0.1.2022, puntualmente citata dal PG in sede di requisitoria). Trattandosi, quanto alla disposizione in tema di entità della pena residua di cui all'art.94 dPR n.309/'90, di un rinvio all'art. 4 bis inteso come individuazione dei reati oggetto di esecuzione, la decisione di merito non contiene alcun vizio.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d