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Sentenza — n. 33310/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for omitting to rule on full price claim and limiting debt to one asset mass.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order admitting the creditor's claim only to the residual amount of 63,228.44 euros within a single asset mass. The appellant argued the lower court ignored her primary request to either execute the transfer of a box or admit the full 75,000 euro price claim, while also failing to explain why the debt was restricted to one defendant's assets despite their joint liability. The court held that the appeal order was legally flawed for omitting a ruling on the main demand and providing illogical reasoning regarding the scope of the asset mass.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 2 d.lgs. 159/2011; Art. 666 c.p.p.: The court must rule on all requests made by the creditor; an order that omits a decision on the primary demand for specific performance or the full price, while arbitrarily limiting the claim to a partial asset mass without justification, is void and requires annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
omission of ruling amendment of claim asset mass limitation confiscation proceedings creditor subrogation specific performance joint liability espropriazione parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011
Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, provvedendo sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs.
Art. 666 cod. proc. pen.
159 del 2011, Luisa Villani aveva, quindi, chiesto al Giudice competente ai sensi dell'art. 666 cod.
art. 666 cod. proc. pen
159 del 2011, Luisa Villani aveva, quindi, chiesto al Giudice competente ai sensi dell'art. 666 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VILLANI LUISA nato a POZZUOLI il 23/04/1945 avverso l'ordinanza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, provvedendo sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ambito del procedimento inerente alla confisca dei beni di Antonio, Luigi e Benedetto Simeoli, per quanto qui d'interesse, ammetteva al pagamento il credito di Luisa Villani nella misura di 63.228,44 euro, limitatamente alla massa dei beni di Luigi Simeoli. A ragione della decisione poneva la considerazione che, dell'originario credito vantato da Villani, per l'inadempimento della promessa di vendita di un immobile per il quale quest'ultima aveva già pagato il prezzo di 258.228,44 euro, a seguito di una serie di operazioni di datio in solutum, residuasse esclusivamente la somma di 63.228,44 euro e che tale richiesta fosse l'unica oggetto dell'istanmze di ammissione al credito.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione Villani, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Daniele Fierro, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'omessa motivazione ovvero il travisamento della prova in punto di oggetto della richiesta di ammissione al credito. Dopo avere ripercorso le vicende che avevano interessato i rapporti contrattuali tra Villani e Simeagi Luigi, anche per il tramite di società a questi collegate, deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione laddove ha ritenuto che l'istanza di ammissione al credito fosse limitata alla somma 63.228,44 euro, mentre Villani aveva espressamente chiesto una pronuncia in ordine all'adempimento dell'obbligo di stipulare l'atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento di un box sito in Napoli, alla via San Domenico 11 ovvero alla restituzione del prezzo di 75.000,00 euro, interamente corrisposto a fronte del materiale trasferimento di tale box. 2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione dell'ordinanza relativamente alla pronuncia di ammissione al credito limitata alla massa facente capo a Luigi Simeoli. Rileva la ricorrente che la promessa di vendita dell'immobile rimasta inadempiuta e le successive operazioni di datio in solutum erano avvenute anche per il tramite di società Sime costruzioni, sicché quanto meno l'importo di 75.000,00 euro avrebbe dovuto gravare sia sulla massa di Luigi Simeoli, sia su quella di Sinne costruzioni S.p.a. e delle altre società gravate da confisca.3.

Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.

1. La situazione fattuale risultante dagli atti - che il Collegio è autorizzato a consultare essendo giudice del "fatto processuale" (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - è esattamente quella prospettata dal ricorrente, che non è superfluo brevemente riassumere. 1.1. Con scrittura privata del 1° aprile 2004 Luigi Simeoli, rappresentante legale della Sime costruzioni S.p.a, prometteva in vendita a Luisa Villani due appartamenti da realizzare, in proprio o a mezzo di società collegate, sull'accordo che, in ipotesi di mancata realizzazione, l'acquirente avrebbe potuto esercitare la facoltà di accettare l'acquisto di altri immobili di pari valore ovvero chiedere la restituzione del prezzo pagato. Il prezzo dell'immobile oggetto della promessa, concordato in C 258.228,44, era interamente pagato con assegni circolari, ma gli immobili promessi in vendita non venivano realizzati, sicché Simeoli proponeva a Villani, che accettava, l'acquisto di altri immobili, dando inizio alle relative trattative. A parziale restituzione dell'importo concordato:

i) il 4 marzo 2010 la Tiziana costruzioni, società controllata da Luigi Simeoli, trasferiva a Villani un appartamento con box in Marano, il cui prezzo era determinato in C 120.000, attestando che il pagamento del prezzo era stato corrisposto in precedenza; ii) nel febbraio 2013 la Sinne costruzioni S.p.a., in persona di Luigi Sinneoli, anche in proprio, vendeva a Villani un box situato in Napoli il cui prezzo veniva determinato in C 75.000, anche in questo caso attestando che il pagamento era già avvenuto. Il possesso del box era effettivamente trasferito a Villani mediante consegna delle chiavi, ma poiché i legali rappresentanti della Sime costruzioni, ivi compreso Luigi Simeoli erano tratti in arresto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sequestrava l'intero patrimonio della Sime costruzioni e di Simeoli Luigi, ivi compreso il box in parola.

In esito al giudizio penale a carico di Luigi, Antonio e Benedetto Simeoli, conclusosi con la loro condanna irrevocabile, era disposta la definitiva confisca dei patrimoni della Sime costruzioni e di tutti i predetti imputati.1.2. Con istanza formulata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, Luisa Villani aveva, quindi, chiesto al Giudice competente ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., di poter subentrare nel rapporto già pendente in relazione al box in Napoli, assumendosi l'obbligo di stipulare l'atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento dello stesso ovvero, in subordine, poter essere inserita nell'elenco dei creditori per ottenere la restituzione del prezzo di C 75.000,00 già interamente corrisposto.

Aveva, in ogni caso, chiesto di essere inserita nell'elenco dei creditori per la restituzione della somma di C 63.228,44, residua rispetto alla maggior somma di C 258.228,44.

2. Tanto premesso, come rilevato esattamente dal ricorrente, la Corte di appello di Napoli, ha erroneamente presupposto che Luisa Villani avesse chiesto esclusivamente la restituzione della somma di C 63.228,44, così omettendo totalmente di pronunciarsi sulla prima domanda, ossia quella concernente l'autorizzazione al rogito per la trascrizione del trasferimento del box situato in Napoli ovvero, in alternativa, l'ammissione al credito per il prezzo di C 75.000, interamente corrisposto. Inoltre, la Corte di Appello ha reso una motivazione carente e manifestamente illogica in punto di limitata ammissione del credito alla massa di Luigi Simeoli.

E, infatti, pur avendo mostrato di avallare interamente la ricostruzione dell'istante delle vicende inerenti ai rapporti contrattuali intercorsi tra Luisa Villani e Luigi Simeoli, nonché con le società a questi riconducibili, trascurato ha omesso di chiarire le ragioni per le quali ha limitato l'ammissione del credito alla sola massa di quest'ultimo, pur a fronte della circostanza indicata nella premessa del proprio provvedimento, ossia che l'originaria scrittura privata del 10 aprile 2004, con la quale Luigi Simeoli prometteva in vendita a Villani due appartamenti da realizzare, era svolta dal primo «in proprio o a mezzo di società collegate», con ciò impegnandosi non solo personalmente, ma anche nella qualità di legale rappresentante delle società da lui amministrate.

3. Per le ragioni sin qui esposte l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinché, libero negli esiti, proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al