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Sentenza — n. 33246/2024 — snpen Generato dall'IA

Court resolves jurisdictional conflict by assigning supervision tribunal to Campobasso based on prosecutor's location at request time.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33246/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Bari and Campobasso supervision tribunals regarding Fabio Vittorio Valente's request for alternative measures. While both tribunals initially declared incompetence, the Court ruled that jurisdiction is fixed at the location of the prosecutor who issued the execution order when the request was made. Consequently, the Court assigned competence to the Campobasso tribunal, rejecting the Bari tribunal's argument that subsequent procedural changes altered the territorial jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 6, cod. proc. pen.; The territorial jurisdiction of the supervision tribunal is determined by the location of the prosecutor's office issuing the execution order at the time of the request and remains fixed despite subsequent procedural changes or remission of liberty.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict supervision tribunal competence territorial jurisdiction fixation alternative measures execution prosecutor location standard sospensione dell'istruzione sospensione provvisionale sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 6, cod. proc. pen.
L'organo dell'esecuzione ha trasmesso la richiesta al Tribunale di Campobasso, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018
Sez. 1, n. 35619 del 09/09/2021
275317 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 35619 del 09/09/2021, Magistrato di Sorveglianza Roma;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di sorveglianza di Bari nei confronti di: Tribunale Sorveglianza di Campobasso con l'ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Simone Perelli nel senso che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso il 2/3/2023 e dal Tribunale di sorveglianza di Bari il 18/1/2024 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento di sorveglianza iscritto a seguito della richiesta di essere ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in via gradata, della detenzione domiciliare o della semilibertà, presentata da Valente Fabio Vittorio.

2. In data 11 novembre 2021 il pubblico ministero di Larino ha sospeso l'ordine di esecuzione relativo alla pena inflitta a Fabio Vittorio Valente con la sentenza emessa dal locale tribunale in data 5 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2021.Il condannato, con atto tempestivamente depositato, ha presentato istanza di applicazione di una misura alternativa. L'organo dell'esecuzione ha trasmesso la richiesta al Tribunale di Campobasso, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. In data 28 gennaio 2022, prima che l'udienza relativa alla richiesta già presentata venisse fissata, il Procuratore generale di Bari ha sospeso l'esecuzione dell'ordine relativo a una ulteriore pena inflitta a Fabio Vittorio Valente con la sentenza della Corte di appello di Bari in data 14 aprile 2021, irrevocabile il 26 settembre 2021. L'istanza di ammissione a misure alternative proposta in relazione a tale ordine di esecuzione è stata trasmessa al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

3. Il giorno 2 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha tenuto udienza e, preso atto della presentazione della seconda richiesta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto che gli atti venissero trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Bari rilevando che il titolo esecutivo oggetto della richiesta presentata a Campobasso avrebbe dovuto confluire nel provvedimento di unificazione emesso dal Procuratore generale di Bari.

4. Il Tribunale di sorveglianza di Bari -richiamate alcune pronunce di legittimità per le quali la competenza per territorio del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione all'atto della richiesta e non muta qualora sopravvengano successivi provvedimenti- ha dichiarato la propria incompetenza e ha sollevato conflitto avanti a questa Corte ai sensi dell'art. 28 e 30 cod. proc. pen.

5. In data 19 marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Simone Perelli, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso CONSIDERATO IN DIRITTO1. Sussiste il denunciato conflitto negativo di competenza per territorio in quanto due giudici hanno ricusato di emettere il richiesto provvedimento nei confronti dello stesso soggetto, sicché ricorre una situazione di stati processuale che richiede l'intervento di questa Corte.• • 2. Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura alternativa proposta da Fabio Vittorio Valente a seguito della notifica di un ordine di esecuzione, sospeso, emesso dalla Procura della Repubblica di Larino.

Secondo il Tribunale, infatti, in virtù della sopravvenuta notifica di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Bari, anche questo sospeso, sarebbe competente a decidere il Tribunale di sorveglianza di Bari, al quale nel frattempo è stata presentata una istanza analoga.

3. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, ritenuto che la competenza sia da attribuirsi al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, ha sollevato il presente conflitto.

4. La competenza va attribuita al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la competenza è determinata ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. dal luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che, in virtù di una successiva sentenza, la condanna inflitta avrebbe potuto o potrebbe confluire in un emanando (ma non emanato) provvedimento di cumulo da parte di un diverso organo di esecuzione.

La competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza infatti, in forza del principio della perpetuati° jurisdictionis, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui subentri, dopo la presentazione della richiesta iniziale, la rimessione in libertà del soggetto (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio, Rv. 275317 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 35619 del 09/09/2021, Magistrato di Sorveglianza Roma;

Rv. 281900 - 01).

P.Q.M.

w O z o Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza o -c7,r-,, N a>1 5" --*" < N di Campobasso, cui dispone trasmettersi gli atti. 1 en 9 Ri iii I .-a lit .