Sentenza — n. 33236/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento del 4 ottobre 2023, il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza presentata da Massimiliano Sanzogni per ottenere l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione n. 1311/2022, emesso nei suoi confronti, e la concessione del termine previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la presentazione di istanza di misura alternativa alla detenzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33236/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, Rv. 234859).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANZOGNI MASSIMILIANO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 17/04/1971 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 4 ottobre 2023, il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza presentata da Massimiliano Sanzogni per ottenere l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione n. 1311/2022, emesso nei suoi confronti, e la concessione del termine previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la presentazione di istanza di misura alternativa alla detenzione.
2. La difesa di Massimiliano Sanzogni ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 18 ottobre 2023 in cui deduce violazioni di legge.
3. Con atto in data 12 febbraio 2024, l'avv. Alessandro Bertoli, quale difensore e procuratore speciale di Massimiliano Sanzogni, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, per carenza di interesse derivante dalla declaratoria di inefficacia del citato ordine di esecuzione pronunciata in accoglimento di una diversa istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo a quanto dichiarato dal difensore e procuratore speciale del ricorrente.
2. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 20 m