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Sentenza — n. 33050/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation rules that execution court jurisdiction for continued offenses is fixed at request filing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the courts of Udine and Vicenza regarding an execution request for continued offenses. The Udine court initially claimed competence based on its later final judgment, while the Prosecutor General argued for Vicenza's jurisdiction established at the time of the request. The court ruled that execution court jurisdiction is fixed at the moment the request is filed and remains unaffected by subsequent final judgments, thereby affirming Vicenza's competence.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 28; Art. 30 cod. proc. pen.: The jurisdiction of the execution court to rule on a request for continued offenses is rooted at the time of the request's filing and is immune to subsequent changes in the status of other judgments.

Parole chiave

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continued offenses execution court jurisdiction perpetuatio jurisdictionis jurisdictional conflict final judgment date request filing date Art. 665 cod. proc. pen. declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 4 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Vicenza ha declinato la propria competenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Udine, in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - che radica la competenza a provvedere ex art. 665, comma 4, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Il principio generale del sistema processuale della perpetuatio (jurisdictionis e competentiae) impone, infatti, che, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie, la richiesta ex art. 671 cod.
Art. 28 cod. proc. pen.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Art. 30 cod. proc. pen.
Art. 32, comma 2 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod.
art. 28 cod. proc. pen
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
art. 671 cod. proc. pen
Il principio generale del sistema processuale della perpetuatio (jurisdictionis e competentiae) impone, infatti, che, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie, la richiesta ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, confl. comp. in proc. Tsvetskov, Rv. 277733
Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, confl comp. in proc. Santaniello, Rv. 259171
Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648
259171; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez.
Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, confl. comp. in proc. Torres, Rv. 240811
247648; Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, confl. comp. in proc. Torres, Rv. 240811).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI UDINEnei confronti di: TRIBUNALE di VICENZAcon l'ordinanza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza. Ritenuto in fatto 1. Con istanza del 19 luglio 2023 Everest Ajazi ha chiesto al Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a tredici sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

Con ordinanza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Vicenza ha declinato la propria competenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Udine, in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - che radica la competenza a provvedere ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - è quella del Tribunale di Udine del 20 ottobre 2023, irrevocabile il 19 novembre 2023.Con ordinanza del 24 maggio 2024 il Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la competenza a provvedere è radicata dalla sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data di presentazione dell'istanza ed è insensibile ad eventuali sopravvenienze; nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Udine sopra citata era successiva alla presentazione dell'istanza e quindi non idonea a radicare la competenza; il giudice competente doveva essere individuato, invece, nel Tribunale di Vicenza, in quanto giudice che ha emesso la sentenza dell'Il maggio 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza.

2. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis (recte: competentiae) (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, confl. comp. in proc. Tsvetskov, Rv. 277733; conformi, Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, confl comp. in proc.

Santaniello, Rv. 259171; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, confl. comp. in proc. Torres, Rv. 240811). Il principio generale del sistema processuale della perpetuatio (jurisdictionis e competentiae) impone, infatti, che, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie, la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.), la competenza così individuata diventi insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all'intervento di provvedimenti successivi: ciò che discende, in generale, da fondamentali principi di certezza giuridica e di ragionevole durata del processo.

Ne consegue che nel caso in esame la competenza a decidere sull'istanza appartiene al Tribunale di Vicenza, in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data del 19 luglio 2023, in cui è stata depositata l'istanza, era quella emessa dal Tribunale di Vicenza il 11 maggio 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022.

3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza, cui dispone trasmettersi g