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Sentenza — n. 32417/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against supervision tribunal order dismissing home detention for elderly recidivist. The court annuls the order and remands the case for further proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Ancona supervision tribunal's order dismissing the applicant's request for home detention. The applicant argued that the measure was inadmissible because he is over seventy, citing a specific legal provision for elderly offenders not subject to sentence duration limits. The court found the tribunal failed to evaluate this specific provision and the applicant's age, despite the applicant being a recidivist, and ordered the case remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 01, ord. pen.; Art. 666 c.p.p.; Art. 678 c.p.p.; The order declaring an application for alternative measures inadmissible is subject to cassation appeal, and the tribunal must explicitly evaluate all applicable legal provisions and factual circumstances, including age-based exemptions, when assessing admissibility.

Parole chiave

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home detention appeal elderly offenders exemption recidivism aggravating circumstance supervision tribunal order cassation admissibility detenzione eccessiva restrizione di libertà durata del soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 01, ord. pen.
220093), erne -ge che effettivamente nella istanza .proposta al Tribunale di sorveglianza il riconente aveva chiesto di poter espiare la pena mediante la detenzione dom ciliare ai sensi dell'art. 47 ter, commi 01 ed 1-bis, ord.
Art. 666 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.
come richiamato dall'art. 678 cod.
Art. 620 c.p.p.
Il provvedimento impugnato, pertanto, non resiste alle censure che le sono state --ivolze e deve essere annullato senza rinvio ex art. 620 cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tré:nite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti st-ettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp.
art. 666 cod. proc. pen
art. 678 cod. proc. pen
come richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.
art. 620 cod. proc. pen
Il provvedimento impugnato, pertanto, non resiste alle censure che le sono state --ivolze e deve essere annullato senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., con trasrn ssione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 44572 del 09/12/2010, Allegra
' (Sez. 1, Sentenza n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 193 del 25/10/2023, Raciti
Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio &detto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sentenza n. 56 del 31 marzo 2021, Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorsc proposto da: MOI\ "LECCHI° GIANFRANCO nato a Piazzola sul Brenta il 01/01/1954 avve r:,c l'ordinanza del 03/04/2024 del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SOIRVEGL: ANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette 'e conclusioni del PG, Olga Minutolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricor so. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 aprile 2024 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Ai cona ha dichiarato inammissibile le istanze di affidamento in prova al servizio scciée e detenzione domiciliare presentate dal condannato Gianfranco Mon ecchi 3. Il presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istar ze, in quanto ha rilevato che il condannato deve espiare una pena che supera per durata i limiti massimi previsti dai due istituti.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tré:nite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti st-ettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deck ce che l'istanza di detenzione domiciliare era stata presentata anche ai sensi 47-ter, comma 01, ord. pen., che prevede la detenzione domiciliare spec aie per il condannato che abbia compiuto i settanta anni di età, quale il ricorente che è nato il 1° gennaio 1954, misura alternativa che non è soggetta a lirnit di pena da espiare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Olga Minutolo, ha chiesto l'acuglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il r corso è fondato. 1.1. L'impugnazione è ammissibile, perché il collegio ritiene di dare continuità al. oiientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che "il decreto ccn il 3residente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di misure alternative (nella specie la misura della detenzione domiciliare) è sLscAtioile di ricorso per cassazione e non già di opposizione al tribunale, stante I'Eplicabiità dell'art. 666 cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. con conseguente abrogazione della procedura prevista dall'art. 71 sexies ord. pen. ' (Sez. 1, Sentenza n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248994; conforme, più c recente, Sez. 1, n. 193 del 25/10/2023, dep. 2024, Raciti, n.m.). 1,2.

Nel meito, lo stesso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio &detto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), erne -ge che effettivamente nella istanza .proposta al Tribunale di sorveglianza il riconente aveva chiesto di poter espiare la pena mediante la detenzione dom ciliare ai sensi dell'art. 47 ter, commi 01 ed 1-bis, ord. pen. Nel corpo dell'istanza (depositata il 4 marzo 2024), inoltre, si faceva esplicito rifer mento alla circostanza che il ricorrente (nato il 1° gennaio 1954) avesse ol:repassato i settanta anni di età.

La valutazione dell'istanza ex art. 47 ter, comma 01, ord. pen. è stata pretc?rinessa nel provvedimento impugnato, che non cita in alcun modo né la norrna né la circostanza che il ricorrente fosse ultrasettantennne. E' vero che si tratta di persona condannata con l'aggravante della recidiva, ma lei Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 marzo 2021, n. 56, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, A72- ( n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privz-tve e limitative della libertà), limitatamente alle parole «ne' sia stato mai ccncannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale»", talchè nearche può ritenersi che l'istanza sia stata implicitamente ritenuta inammissibile per l'esistenza di tale preclusione alla concessione della misura alternativa.

Il provvedimento impugnato, pertanto, non resiste alle censure che le sono state --ivolze e deve essere annullato senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., con trasrn ssione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Ji sorveglianza di Ancona per l'ulteriore corso. Co