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Sentenza — n. 32398/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding land confiscation revocation, ruling public funds do not justify accessory principle application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to reject the request for immediate annotation of a confiscation revocation. The appellant argued that public funds used to build a rural building should trigger the principle of accessory inversion to revoke the entire land confiscation. The court rejected this, finding the building was merely an accessory to the agricultural land and that the revocation applied only to the structure and its immediate plot, not the broader confiscated territory.

Regesto Legislator

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Art. 676, 667 c.p.p.; Art. 12 sexies L. 356/1992: The principle of accessory inversion in criminal confiscation applies only when the illicit value of the building exceeds the land, excluding cases where public funds were granted for the pertinence of the agricultural fund.

Parole chiave

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confiscation of property accessory inversion principle public funds contribution rural building pertinence criminal confiscation extension inadmissible appeal agricultural land confiscation confisca dei beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 676, 667 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 12 sexies L. 356/1992
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l'impugnato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Francesco Mafrica, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 938 cod. civ
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 4019/2023 della Corte di Cassazione
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAFRICA FRANCESCO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/07/1964 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza emessa in data 21/11/2023, la Corte di assise di appello di Messina ha respinto l'opposizione ex artt. 676 co. 1 e 667 co. 4 cod. proc. pen. - così qualificato il ricorso in cassazione con ordinanza n. 4019/2023 resa dalla seconda sezione di questa Corte in data 08/09/2023 - proposta nell'interesse di Francesco Mafrica, terzo interessato nel procedimento n. 32/1993 a carico di Giovanni Manfrica -, avverso l'ordinanza in data 07/03/2023 con la quale la medesima Corte d'assise d'appello aveva rigettato la richiesta di "immediata annotazione e/o trascrizione" presso la competente Agenzia delle Entrate - Area registri immobiliari- del provvedimento della medesima Corte emesso in data 24/10/2017, irrevocabile il 06/12/2017, di revoca della confisca in estensione in relazione al fabbricato rurale (part. 156) ed ai terreni di cui alle particelle 157 (ex n. 8), foglio di mappa 61 del Comune di S. Lorenzo, località Farcò, su cui quest'ultimo insiste, nonché al capannone e al terreno di cui alla particella 350 (ex n. 95), sito nel Comune di Condofuri località Rossetta. 1.1.

Il provvedimento impugnato evidenziava in sintesi che: - con provvedimento definitivo, adottato dalla Corte di assise di appello di Messina in data 22/02/2010 era stata disposta la confisca nei confronti di Giovanni Mafrica, dei seguenti beni formalmente intestati a Francesco Mafrica: -terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S. Lorenzo, località Farcò; - terreno di cui alla particella 350 (ex 95) del Comune di Condofuri, località Rossetta. - con ordinanza in data 25/10/2016, la Corte di assise di appello di Messina, aveva esteso la precedente confisca: -ad un fabbricato rurale insistente sui terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S. Lorenzo, località Farcò; - ad un capannone insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta. - con ordinanza in data 24/10/2017, nell'ambito del proc. n. 13/2017 S.I.G.E., la Corte di assise di appello di Messina, in accoglimento dell'opposizione di Francesco Mafrica, disponeva la revoca del precedente provvedimento "in estensione" in relazione al "fabbricato rurale" realizzato sul terreno confiscato "anche con l'utilizzo di contributi pubblici"; - in data 19/12/2022 il difensore di Francesco Mafrica chiedeva alla Corte di assise di appello di Messina l'immediata annotazione e/o trascrizione del provvedimento in data 24/10/2017, irrevocabile il 06/12/2017, sulla premessa che detto provvedimento avesse revocato l'ordinanza 25/10/2016 in relazione ad entrambi i fabbricati, sia quello in San Lorenzo sia quello in Condofuri, nonché che sarebbe stata decretata l'accessione ai medesimi dei terreni su cui rispettivamente i predetti fabbricati insistevano. - la Corte di assise di appello di Messina, con provvedimento 07/03/2023 respingeva la richiesta formulata dalla Difesa di Mafrica, sul presupposto che il provvedimento 24/10/2017 avesse revocato la sola confisca in estensione del fabbricato sito nel Comune di San Lorenzo, loc.

Farcò. 1.2. Ciò premesso, la Corte di assise di appello di Messina, con il provvedimento impugnato di cui in preambolo, ha respinto l'opposizione ex artt. 676 co. 1 e 667 co. 4 cod. proc. pen formulata dalla Difesa di Mafrica avverso il provvedimento 07/03/2023, osservando in sintesi che: - essendo irrevocabile il provvedimento di confisca adottato nel febbraio 2010 sui terreni siti in territorio S. Lorenzo e Condofuri, come già sopra identificati, è preclusa dal giudicato e quindi inammissibile qualunque richiesta volta ad ottenere la restituzione di detti terreni, a nulla rilevando che ad oggi la richiesta venga riproposta adducendo che gli stessi terreni costituiscano pertinenza, o perché ne sarebbe stata sfruttata la cubatura per realizzare un prefabbricato; - il provvedimento, anch'esso irrevocabile, del 24/10/2017, ha disposto esclusivamente la revoca del precedente provvedimento 25/10/2016 limitatamente al "fabbricato rurale" sito in San Lorenzo e non ha inciso invece sulle confische, da ritenersi irrevocabili, dei terreni in San Lorenzo, e sul terreno e capannone siti in località Condofuri.

2. Avverso l'impugnato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Francesco Mafrica, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett.

c) ed e) cod. proc. pen. l'erronea applicazione degli artt. 125, 127, 649, 658, 665, 666, 676 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento di confisca in estensione, del 25/10/2016, risulta revocato in toto; tuttavia, contraddittoriamente, il provvedimento impugnato, valorizzando parte del dispositivo dell'ordinanza del 24/10/2017, con riguardo all'espressione "fabbricato rurale", ha ritenuto in modo del tutto inopinato che la revoca avesse riguardato il solo fabbricato rurale sito nel Comune di S. Lorenzo località Farcò (foglio 61, particella 156) e non anche il capannone - anch'esso fabbricato rurale - insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta.

L'oggetto del giudizio riguardava specificatamente entrambe le costruzioni, e per entrambe si era posto il problema dell'accessione invertita. Il provvedimento 24/10/2017 è definitivo: la Corte di assise di appello di Messina ha pertanto emendato il pregresso giudicato, tramutando un accoglimento totale dell'opposizione in accoglimento parziale, in chiara violazione della preclusione derivante dal giudicato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett.

c) ed e) cod. proc. pen. l'erronea applicazione degli artt. 666 c. 2, 125, 127, 649 cod. proc. pen., 818, 938, 1117 cod. civ. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Ha innanzitutto errato la Corte messinese nel ritenere inammissibile l'opposizione con riferimento ai terreni, in base al principio della preclusione derivante dal giudicato negli atti di opposizione infatti il Mafrica non aveva chiesto semplicemente la restituzione dei terreni come sopra identificati: la difesa aveva chiesto l'annotazione e/o trascrizione dell'ordinanza di revoca della confisca del 24/10/2017 anche in relazione ai terreni su cui sorgono entrambi i fabbricati, in applicazione del principio dell'accessione invertita ex art. 938 cod. civ.

La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere che il "fabbricato rurale" oggetto di revoca di confisca in quel di S.Lorenzo non inglobasse nella disciplina dell'accessione invertita, a titolo di pertinenza di immobile ad immobile, anche tutto il terreno su cui lo stesso era stato eretto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett.

c) ed e) cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'art. 666 c. 2 cod. proc. pen., 818, 938, 1117 cod. civ. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di opposizione sul presupposto che fosse stata introdotta una richiesta di restituzione (dei terreni) che non ha costituito oggetto della richiesta principale; in realtà, come già sopra argomentato, nell'istanza 19/12/2022 la Difesa di Mafrico aveva richiesto la trascrizione dell'ordinanza di revoca della confisca del 24/10/2017 non solo con riferimento ai fabbricati ma anche relativamente ai terreni su cui sorgono entrambi i fabbricati.

3. Il sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.2. Quanto al primo motivo, il G.E., sulla base della corretta lettura degli atti, ha ritenuto che l'ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Messina il 24/10/2017 avesse disposto la revoca della confisca in estensione (di cui al provvedimento del 25/10/2016 che aveva attinto sia un fabbricato rurale edificato su un terreno in San Lorenzo, sia un capannone costruito su un terreno in CondifuriLu fosse stata disposta inequivocabilmente con riferimento ad un unico fabbricato e relativa area di sedime, ed in particolareM fabbricato realizzato anche con i ìr contributi pubblici, ammontanti all'epoca a 125 milioni di lire, vale a dire quello rurale in Comune San Lorenzo (che, appunto, era stato costruito anche con l'utilizzo di contributi pubblici.

Il ricorso, nel confutare la logica ed argomentata conclusione raggiunta dal Giudice dell'opposizione, si limita a reiterare le proprie tesi, offrendo una diversa interpretazione del contenuto decisorio dell'ordinanza, attraverso la riproposizione dei rilievi già sottoposti al giudice dell'opposizione e da questo disattesi con motivazione non inficiata da manifesta illogicità né viziata in diritto, e quindi sollecitando questa Corte a sovrapporre alle logiche argomentazioni del G. E. una diversa valutazione fondata sui medesimi elementi testuali, attraverso un'operazione ermeneutica che giunga a diverse conclusioni.

Va tuttavia osservato come il compito del Giudice di legittimità non consiste in queldi sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del Giudice di merito dovendo questa Corte, al contrario, limitarsi a verificare che il Giudice a quo, senza incorrere in travisamenti (peraltro nemmeno evocati), abbia condotto una corretta disamina degli elementi posti alla sua attenzione giungendo ad una conclusione non illogica, come avvenuto nel caso di specie.

3. Inammissibili in quanto manifestamente infondati sono anche il secondo e terzo motivo. Con essi il ricorrente, attraverso l'improprio richiamo all'istituto civilistico dell'accessione invertita tenta, surrettiziamente, di sollecitare nuovamente la revoca di una confisca ormai coperta da giudicato. Sgombrato il campo da ogni tematica inerente il fondo di Condofuri, come visto non attinto dal provvedimento di revoca della confisca in estensione (ed in relazione al quale non può più porsi questione alcuna, stante l'irrevocabilità della confisca del terreno di cui alla particella 350 (ex 95) del Comune di Condofuri, località Rossetta, e della confisca in estensione del manufatto ivi insistente), le ulteriori argomentazioni svolte dalla Difesa, volte ad ottenere la revoca della confisca dei terreni in San Lorenzo, loc.

Farcò, in virtù del principio dell'accessione invertita si appalesano manifestamente infondate. Premesso che le Sez. Unite Petito (del 25/09/2008 n. 1152/09, Rv. 241886) espressamente àncorano detto principio alla ratio dell'art. 12 sexies legge 356 del 1992, :lovverp «evitare che gli autori di gravi reati, specificamente indicati dalla norma, possano giovarsi di investimenti illeciti, perché effettuati con i proventi della attività delittuosa», ed in tal senso e con tali limiti l'istituto dell'accessione invertita in chiave penalistica ha trovato applicazione, comunque, nel caso che ci occupa, come ben spiegato dalla Corte di assise di appello messinese, difettano in radice i presupposti per sua applicazione, ovvero il valore economico preminente del manufatto.

L'ordinanza del G.E. 07/03/2023, confermata, a seguito di opposizione, dall'impugnato provvedimento del 21/11/2023, con motivazione del tutto logica e non avversato o contraddetta, nelle sue linee portanti, dalle generiche ed aspecifiche censure mosse dal ricorrente, ha osservato (pag.

3) che «i finanziamenti pubblici per la realizzazione del fabbricato rurale nel Comune di San Lorenzo erano stati concessi per la natura pertinenziale del fabbricato che si intendeva realizzare, rispetto al più ampio fondo agricolo che era destinato a servire e, nella specie, rispetto all'impresa agricola in esso esercitata»; prendendo quindi atto della definitività del provvedimento 24/10/2017, che aveva revocato la sola confisca in estensione relativa al manufatto sito nel Comune di San Lorenzo, aggiungeva la Corte che «esso non consente comunque ulteriori inversioni dei termini della questione, come sembra voler fare l'istante, pretendendo che ora si dica che sia il fondo agricolo costituire pertinenza del fabbricato rurale, chiedendo che come tale sia anch'esso escluso dalla confisca», ed aggiungendo a conforto di siffatta, condivisibile, conclusione come la stessa relazione di consulenza allegata alla istanza del Mafrica (e richiamata in seno al ricorso), aveva precisato che detto manufatto consisteva in «un magazzino/deposito per lo stoccaggio delle merci, dei prodotti e delle attrezzature agricole».

La sintesi del logico argomentare della Corte è quindi rappresentata dalle nette considerazioni finali: «Si tratta quindi inequivocabilmente di una pertinenza del fondo agricolo, mentre il giudizio di prevalenza economica di quella ordinanza del 24/10/2017 è stato operato, come dimostra anche l'applicazione in quella sede, del principio dell'accessione invertita. Soltanto ed esclusivamente in rapporto con l'area su cui insiste. Ne consegue che la revoca della confisca riguarda, oltre che il fabbricato rurale sito nel Comune di San Lorenzo, solo e soltanto l'area su cui il fabbricato medesimo insiste», con esclusione quindi del rimanente terreno confiscato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp