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Sentenza — n. 32393/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; initial defendant presence validates proceedings despite later judge change.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Globa Cristian's appeal against the GIP's order denying the enforceability of a criminal judgment. Globa argued that a later change of judge invalidated the trial's regularity, but the Court held that initial presence at the first hearing satisfied the requirement for effective contradiction. Consequently, the Court ruled that subsequent judge changes do not necessitate a new verification of procedural regularity.

Regesto Legislator

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Art. 484 c.p.p.; Art. 477 c.p.p.; Art. 525 c.p.p.: The regularity of the contradiction is verified at the first hearing; a subsequent change of judge does not invalidate proceedings if the defendant was initially present.

Parole chiave

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criminal procedure change of judge regularity of contradiction enforceability of title nullity of judgment procedimento in contumacia grave deficienza del procedimento all'estero revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 484 c.p.p.
3.1 Le condizioni di regolare instaurazione del contraddittorio (ai sensi dell'art. 484 cod.proc.pen.) vanno verificate alla prima udienza dibattimentale, indicata nel decreto di citazione, e non vi è dubbio che l'attuale ricorrente fosse - in tale momento - comparso.
Art. 477 c.p.p.
La disposizione di cui all'art. 477 comma 3 cod.proc.pen.
Art. 525 c.p.p.
5996 del 22.1.2008, rv 239503 : invero il principio, sancito dall'art. 525 c.p.o.
art. 484 cod.proc.pen
3.1 Le condizioni di regolare instaurazione del contraddittorio (ai sensi dell'art. 484 cod.proc.pen.) vanno verificate alla prima udienza dibattimentale, indicata nel decreto di citazione, e non vi è dubbio che l'attuale ricorrente fosse - in tale momento - comparso.
art. 477 comma 3 cod.proc.pen
La disposizione di cui all'art. 477 comma 3 cod.proc.pen.
art. 525 c.p
5996 del 22.1.2008, rv 239503 : invero il principio, sancito dall'art. 525 c.p.o.

Giurisprudenza citata

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Sez.II n. 5996 del 22.1.2008
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GLOBA CRISTIAN nato il 20/09/1994 avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serntte le conclusioni del PG N • L-ci-i' tlertn (.4) D-0 1,tig yt C.0,c4o IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2023 il GIP del Tribunale di Roma - quale giudice della esecuzione - ha respinto le domande introdotte da Globa Cristian in tema di esecutività del titolo (sentenza del 15 dicembre 2019 Trib.Tivoli) e restituzione in termini. 1.1 Nel giudizio che ha dato luogo al titolo esecutivo il Globa era stato presente alla prima udienza (tenutasi in data 5 dicembre 2017); successivamente era mutata la persona fisica del giudice ed il Globa era stato indicato nei verbali come «non comparso» . Il giudice dell'esecuzione ritiene che tale sequenza non abbia determinato alcun vizio del titolo, non dovendosi rinnovare (in caso di mutata composizione del giudice) la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio dibattimentale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Globa Cristian. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce nullità della ordinanza, erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione. 2.1 Secondo la prospettazione difensiva il mutamento della persona fisica del giudice avrebbe dovuto portare ad una 'rivalutazione' della condizione partecipativa dell'imputato, ben potendosi rinnovare la fase delle questioni preliminari e della regolare costituzione delle parti. Il vizio avrebbe determinato una formazione del giudicato invalida e solo apparente.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Le condizioni di regolare instaurazione del contraddittorio (ai sensi dell'art. 484 cod.proc.pen.) vanno verificate alla prima udienza dibattimentale, indicata nel decreto di citazione, e non vi è dubbio che l'attuale ricorrente fosse - in tale momento - comparso. La disposizione di cui all'art. 477 comma 3 cod.proc.pen. - secondo cui in caso di prosecuzione del dibattimento gli avvisi sono dati oralmente e sostituiscono le citazioni per coloro che sono comparsi - va letta nel senso che la presenza iniziale dell'imputato (salva l'ipotesi di un posteriore impedimento a comparire debitamente comunicato) facoltizza, con le suddette modalità orali, la prosecuzione del dibattimento anche in ipotesi di allontanamento dell'imputato dall'aula di udienza o mancata presentazione alle udienze successive.

Ciò perché ad essere rilevanterin chiave di effettività del contraddittorio - è la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, dimostrata dalla sua presenza fisica iniziale. 3.2 Ciò posto, come è stato già affermato in precedenti decisioni di questa Corte, il rinvio da una udienza dibattimentale ad una udienza successiva resta valido ed efficace anche nella ipotesi in cui l'udienza posteriore venga tenuta - per qualsiasi ragione - da un magistrato diverso del medesimo ufficio giudiziario (come affermato in particolare da Sez.II n. 5996 del 22.1.2008, rv 239503 : invero il principio, sancito dall'art. 525 c.p.o. cit., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, ne' alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato assente o contumace ovvero al suo difensore; ed è appena il caso di aggiungere che il mutamento della persona del giudice, in relazione alla esigenze di ripartizione interna a ciascun ufficio giudiziario degli affari e della relativa decisione, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare e non comporta alcun mutamento del giudice, inteso come organo giudiziario avanti al quale l'imputato è chiamato). 3.3 Nel caso del Globa, pertanto, l'attività processuale svolta in sede di cognizione - al di là di ogni altra considerazione circa le ricadute di un eventuale vizio in sede esecutiva - non presenta alcuna irregolarità, così come affermato nella decisione impugnata, posto che solo nella ipotesi di rinnovazione della citazione (che non risulta disposta) si sarebbe posta la necessità di una 'nuova' verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Al-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 11 aprile 2024