Cassation court dismisses appeal against confiscation order due to proven chassis alteration and fraudulent purchase documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Marco Zanni's appeal against a lower court order denying his opposition to the confiscation of a Porsche vehicle. Zanni argued that the car was legitimately purchased with an unaltered chassis number, claiming confusion between two different vehicles. The court found the appeal unfounded because police records confirmed the original chassis had been altered and Zanni's purchase documentation was deemed fraudulent, establishing the vehicle as the sole subject of the definitive confiscation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.; Art. 100 c.p.: When a vehicle's chassis number is proven altered and the owner's acquisition documents are fraudulent, the court must reject the owner's claim of legitimate ownership to uphold the definitive confiscation order.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANNI MARCO nato a ROMA il 04/07/1973 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/septite le conclusioni del PG 14_42_ c...A.,,e_kc Cu ,a..0 rtyr 4244 -,t c--"tit1)9 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 29 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Roma - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'opposizione introdotta da Zanni Marco in tema di confisca (avverso una precedente decisione del 7 settembre 2022). 1.1 La vicenda esecutiva riguarda una autovettura marca Porsche modello Carrera oggetto di sequestro in data 23 ottobre 2007. Secondo il GIP non vi è alcuna incertezza sul fatto che tale vettura è stata oggetto di confisca definitiva in una procedura correlata al delitto di riciclaggio e non può, pertanto, essere restituita allo Zanni.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Zanni Marco. 2.1 Il ricorrente premette di essere proprietario della vettura marca Porsche modello Carrera sequestrata nel 2007, avente telaio con numeri finali 1045 . L'acquisto della vettura sarebbe stato del tutto regolare (provenienza americana, con importazione tedesca). Il telaio non sarebbe stato in alcun modo alterato (si deposita consulenza di parte del 2016), e la analoga vettura Posche avente telaio con numeri finali 1140 era, in realtà, un mezzo diverso. Dunque nessun motivo valido di confiscare la vettura dello Zanni sarebbe mai esistito. Ciò posto si deduce violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali in tema di tutela della proprietà. In particolare si evidenzia che, non essendo stata dimostrata l'alterazione del telaio «1045», la statuizione di confisca - che impedisce la restituzione del veicolo - è frutto di un errore e di una 'confusione' tra due vetture marca RAche in realtà tral> loro diverse.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Dal tenore letterale della decisione sembra, effettivamente, che le vetture Porsche di cui si discute siano due distinte entità, il che alimenta l'equivoco coltivato dai ricorrente Zanni Marco. 3.2 Tuttavia è lo stesso GIP a richiamare la informativa di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2023, i cui contenuti (valutabili perché espressamente richiamati) portano a ritenere che la vettura di cui si discute, sequestrata in data 23 ottobre 2007, è sempre la stessa. Il telaio con numeri finali 1045 è risultato frutto di alterazione e la vettura aveva in origine il telaio con numeri finali 1140.
Dunque non esistono «due» distinte vetture ma una vettura Pcgche che il 23 ottobre 2007 è stata sequestrata in ragione della avvenuta alterazione dell'originario numero di telaio. In particolare la vettura con telaio 1140 (finali) risulta essere stata oggetto di una falsa denunzia di furto in data 1 ottobre 2007 e risulta 'fisicamente' rinvenuta presso una officina in Roma in data 23 ottobre 2007 con il numero di telaio 'alterato' in quello 1045 (finali). La documentazione relativa all'acquisto del veicolo da parte dell'attuale ricorrente Zanni è stata ritenuta non genuina. 3.3 Va pertanto rilevato che nessuna incertezza può dirsi sussistente sul bene (unico) oggetto di confisca definitiva, il che comporta il rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 aprile 2024 Il Consigliere