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Sentenza — n. 32390/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent declaration of withdrawal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's declaration of withdrawal. Although the defense had previously argued violations of law regarding evidentiary assessments and bail requirements, the appellant later renounced the proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeal must be rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant subsequently declares withdrawal, rendering the procedural act void.

Parole chiave

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declaration of withdrawal inadmissibility of appeal Cassation procedure procedural nullity costs and fines abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 648 cod. pen
110 del 1975, (capo "1"); di ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., (capo "2"); di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
pen., (capo "2"); di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo "3").
art. 309 cod. proc. pen
Francesco Pietramala rivolgeva istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., al Tribunale di Catanzaro che, con ordinanza del 4 gennaio 2024, annullava il provvedimento restrittivo limitatamente al reato di ricettazione; riqualificava il reato in materia armi ai sensi degli 2 e 7 I.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIETRAMALA FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a COSENZA il 24/07/1986 avverso l'ordinanza del 04/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito il difensore!' Il PG conclude chiedendo che si dichiarata l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. Nessun difensore è presente

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale di Cosenza, convalidato l'arresto in flagranza di Francesco Pktramala, disponeva nei suoi confronti la misura cautelare cautelare della custodia in carcere per i reati di detenzione di arma clandestina, di cui all'art. 23 I. n. 110 del 1975, (capo "1"); di ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., (capo "2"); di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo "3").

2. Francesco Pietramala rivolgeva istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., al Tribunale di Catanzaro che, con ordinanza del 4 gennaio 2024, annullava il provvedimento restrittivo limitatamente al reato di ricettazione; riqualificava il reato in materia armi ai sensi degli 2 e 7 I. n. 985 del 1967; confermava nel resto il provvedimento restrittivo.

3. La difesa di Francesco Pietramala ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alle valutazioni inerenti al quadro indiziario e alle esigenze cautelari.

4. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,