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Sentenza — n. 31746/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conditional sentence revocation due to lack of economic condition assessment in reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Frosinone Tribunal's order revoking the conditional sentence against Giuseppe Foderà. The defense argued the decision lacked motivation regarding his claimed economic difficulties, which he submitted to justify non-compliance with civil obligations. The court held that while a pre-litigation economic check is not mandatory, the judge must provide a reasoned assessment when such data is presented by the accused.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 167 c.p.: The judge must provide a reasoned assessment of the accused's economic conditions when such data is submitted by the defense to justify non-compliance with suspension conditions, failing which the decision is annulled.

Parole chiave

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conditional sentence revocation economic condition assessment lack of reasoning suspension of sentence civil obligation compliance ristrettezza finanziaria indigenza finanziaria ripresa economica

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 167 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. II n. 38431 del 13.9.2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FODERA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 28/04/1966 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG p , r • r d--k. La_ c_cout c Cv ot 2.4 f2-PY IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 novembre 2023 il Tribunale di Frosinone ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena (sent. del 24.11.2017 Corte App. Roma) nei confronti di Foderà Giuseppe. 1.1 La revoca è correlata alla mancata osservanza dell'obbligo, nei confronti della parte civile, disposto in cognizione. Si rappresenta che il Foderà ha depositato memoria ed ha allegato difficoltà economiche.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Foderà Giuseppe. Si deduce vizio di motivazione. 2.1 La difesa rappresenta che la decisione è priva di qualsiasi apprezzamento circa la condizione di difficoltà economica - tale da determinare l'assenza di colpa - prospettata dal Foderà, pur dando atto dell'avvenuto deposito di documentazione. Si tratta di omissione, secondo la difesa, tale da inficiare la validità della decisione.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Per costante orientamento interpretativo dell'istituto della revoca della sospensione condizionale, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (v. per tutte Sez. H n. 38431 del 13.9.2023, rv 285041). 3.2 Tale dovere non è stato osservato nel caso in esame. Vi è assenza grafica di motivazione, sul punto, e di apprezzamento delle circostanze introdotte dalla difesa in chiave di possibile giustificazione della inosservanza dell'obbligo. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di Frosinone.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore i I Pres