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Sentenza — n. 31428/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's sentence for lack of specific reasoning on penalty increases in continued offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the recalculation of the sentence for continued offenses. The applicant argued that the judge failed to provide specific reasoning for the increased penalty amounts applied to satellite crimes. The court held that while the judge correctly identified the base penalty, the lack of detailed justification for the subsequent increases violated established principles requiring concrete logical and legal motivation for the total sanction.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The execution judge must provide adequate motivation for both the base penalty and the quantification of increases for satellite crimes in continued offenses, ensuring a concrete control over the logical and legal path to the final sanction.

Parole chiave

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continued offenses execution judge penalty calculation lack of motivation satellite crimes recidivism sentencing guidelines revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 81 quarto comma cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
pen., per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione, in ordine agli aumenti operati, nonché per manifesta illogicità motivazionale.
Art. 606 cod. proc. pen.
Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Vincenzo Desiderio, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
pen., per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione, in ordine agli aumenti operati, nonché per manifesta illogicità motivazionale.
art. 81 cod. pen
pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 81 quarto comma cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino
Quanto alla prima doglianza, è sufficiente rifarsi al dictum di Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv.
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Romano
Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte
Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv.
Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano
248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv.
Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, Di Girolamo
Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia
Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA PIETRO nato a TRANI il 29/09/1977 avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA,: letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso_

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari - nella veste di Giudice dell'esecuzione - in accoglimento dell'istanza presentata da Pietro Capogna, ha unificato in continuazione i reati giudicati con le sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 21/12/2020 (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 14/10/2021 e passata in giudicato il 15/07/2022) e del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo del 22/07/2020 (pronuncia riformata dalla Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 17/02/2021 e passata in giudicato il 13/10/2021) e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa.

2. Ricorre per cassazione Pietro Capogna, a mezzo dell'avv. Vincenzo Desiderio, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 81 quarto comma cod. pen. e, consequenzialmente, per la erronea quantificazione della pena. Il Giudice dell'esecuzione ha proceduto allo scioglimento del cumulo, in tal modo individuando la pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari quale pena più grave, sulla quale operare i successivi aumenti. È stato poi operato un aumento per aggravanti e recidiva, che è stato pari ad anni due di reclusione ed euro duemila di multa, mentre in sede di cognizione tale aumento era stato fissato in anni uno di reclusione. Si è realizzata, in tal modo, una riforma peggiorativa relativamente alle circostanze aggravanti. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione, in ordine agli aumenti operati, nonché per manifesta illogicità motivazionale. È stato stabilito un aumento in continuazione pari ad anni due di reclusione, con riferimento a un reato che aveva invece comportato - in sede di appello - una pena di anni due e mesi dieci di reclusione; il tutto, in assenza di specifica motivazione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto alla prima doglianza, è sufficiente rifarsi al dictum di Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735, a mente della quale: «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna». Richiamando quanto esposto in parte narrativa, pertanto, la censura difensiva non può che trovare accoglimento, atteso che il Giudice dell'esecuzione si è discostato, in senso peggiorativo, dalla pena che era stata individuata - in sede di cognizione - riguardo alle circostanze aggravanti inerenti allo stesso reato-base.

3. Coglie nel segno anche l'ulteriore motivo. Costituisce principio pacifico, infatti, quello secondo il quale - in punto di quantificazione della pena, a seguito dell'avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione - il giudice, dovendo esercitare il potere discrezionale riservatogli in aderenza ai canoni dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve fornire adeguata motivazione, non solo con riferimento all'individuazione della pena-base, bensì pure per ciò che attiene alla quantificazione dei singoli aumenti operati in ordine ai reati-satellite; ciò consente un controllo concreto, circa il percorso logico e giuridico seguito, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, non potendosi reputare sufficiente il mero ossequio al divieto di superamento del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01;

Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01). A tale regola ermeneutica il Giudice dell'esecuzione non si è attenuto, avendo proceduto alla mera indicazione dell'aumento operato rispetto alla pena base, senza motivare in ordine all'entità dello stesso.

4. Le errate applicazioni di consolidati principi di diritto, contenute nel provvedimento impugnato, si sono riverberate sulla quantificazione della pena complessiva, conseguente alla unificazione dei reati accertati con le diverse condanne. L'avversata ordinanza, pertanto, deve essere annullata; deve disporsi rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, il quale - fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione - dovrà individuare la pena base nella più grave tra quelle inflitte per i singoli reati contestati, nell'ambito di ciascuno dei due procedimenti (come già fatto), per poi determinare i successivi aumenti tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030;

Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987) e «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati- satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, Di Girolamo, Rv. 265909;

Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Trib