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Sentenza — n. 31427/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order for home detention due to lack of logical motivation regarding recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Palermo surveillance court's order granting home detention to Mauro Bonomo, dismissing his request for social service probation. The lower court prioritized mafia association evidence from the 'Black Cat' operation without addressing the prior archiving of the case. The court ruled the decision lacked logical motivation because it failed to reconcile the new detention order with the previous acquittal decree.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation may annul a surveillance court decision solely for lack of motivation if the reasoning is incomplete, contradictory, or illogical, particularly when ignoring prior judicial determinations like archiving decrees.

Parole chiave

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surveillance court lack of motivation home detention social service probation logical illogicity archiving decree mafia investigation permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Giuseppe Agnello, impugnando l'ordinanza nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e deducendo un motivo unico, a mezzo del quale ha cumulativamente denunciato inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art.
Art. 192 cod. proc. pen.
354, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
pen., nonché mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
354, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, ai sensi dell'art.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
La difesa è venuta meno all'onere di allegare la documentazione asseritamente apprezzata in modo erroneo, non essendo stata versata in atti - neanche ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
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Sentenza — n. 12706/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogic and failure to apply mitigation rules.
Ordinanza — n. 30421/2024 — snpen
Cassation Court dismisses appeal against probation order due to lack of demonstrated remorse and recidivism risk.
Sentenza — n. 35763/2021 — snpen
Italian Court dismisses prisoner's appeal for early release due to failure to justify absence from home detention. The court ruled the lower tribunal correctly rejected the request based on the prisoner's non-compliance with home detention rules. The appeal was declared inadmissible because the prisoner offered no proof of the doorbell malfunction. The decision emphasizes that external conduct, not just internal socialization, determines release eligibility. The court upheld the lower court's finding of resistance to treatment and lack of reintegration effort. The prisoner's late justification for missing a check was deemed insufficient to overturn the original denial. The ruling reinforces strict adherence to documented police findings regarding detention compliance. The court concluded that the lower tribunal acted within legal bounds in rejecting the appeal. The decision affirms that unproven excuses for missed checks do not warrant early release. The final outcome was the dismissal of the appeal with costs awarded to the state.
Sentenza — n. 31455/2023 — snpen
Cassation court annuls surveillance court order denying home detention for a justice collaborator due to insufficient evidentiary assessment.
Ordinanza — n. 20437/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeals as mere complaints lacking legal grounds regarding prescription and crime absorption.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONOMO MAURO nato a SAN MAURO CASTELVERDE il 26/04/1951 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso_

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da Mauro Bonomo, soggetto a cui carico risulta in esecuzione la pena di anni uno, mesi sette e giorni venti di reclusione per i reati di minac:cia, atti persecutori, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione ed ha invece accordato al condannato la detenzione domiciliare, imponendogli prescrizioni di vario genere.

2. Ricorre per cassazione Mauro Bonomo, a mezzo dell'avv. Giuseppe Agnello, impugnando l'ordinanza nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e deducendo un motivo unico, a mezzo del quale ha cumulativamente denunciato inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza - pur dando atto del fatto che la posizione di Bonomo fosse stata archiviata, nel procedimento scaturito dall'operazione denominata "Black cat" - ha privilegiato i contenuti della c.n.r., inerenti al coinvolgimento dello stesso nel sodalizio mafioso capeggiato da Giuseppe Farinella.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La difesa è venuta meno all'onere di allegare la documentazione asseritamente apprezzata in modo erroneo, non essendo stata versata in atti - neanche ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. - l'informativa relativa all'operazione antimafia dei Carabinieri di Termini Imerese, denominata "Black cat". Non si può quindi sottoporre a verifica l'assunto difensivo, secondo cui i fatti posti a base dell'archiviazione coincidano con quelli oggetto di tale operazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto di Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico dello stesso, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva, quindi da un "vuoto" che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.

3. Posta tale base teorica, l'unica doglianza difensiva - sintetizzata in parte narrativa - coglie nel segno. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, infatti, ha disatteso l'istanza volta alla concessione di misure alternative, anzitutto richiamando i pregiudizi penali e i carichi pendenti annoverati dal condannato. A tali elementi, di valenza oggettiva, i Giudici di sorveglianza hanno saldato un giudizio di perdurante pericolosità, a carico del condannato; tale valutazione, però, è stata formulata seguendo un percorso logico che è restato monco e apodittico.

In primo luogo, manca il confronto con l'ordito argomentativo del decreto di archiviazione adottato nei confronti del Bonomo, relativarnente alla sopra specificata indagine (il provvedimento, presente nell'incarto processuale, sposa integralmente il contenuto della relativa richiesta del Pubblico ministero; quest'ultima conteneva articolate argomentazioni). Il Tribunale di sorveglianza non chiarisce, comunque, in base a quali elementi giunga a considerare intonso il requisito della pericolosità - a carico dell'interessato - ad onta dell'emissione di tale decreto.

Non è dunque spiegato, nell'avversato provvedimento, il motivo per il quale si sia deciso di fondare un giudizio di persistente pericolosità, nei confronti del Bonomo, sugli elementi sussunti all'interno di una comunicazione di notizia di reato che, già al momento della decisione oggi oggetto di impugnazione, era stata "superata" da una richiesta e da un decreto di archiviazione (ossia, da determinazioni di tenore diametralmente opposto).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti - per nuovo giudizio - al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz