Cassation annuls execution order due to functional jurisdiction error regarding the last irrevocable appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order without remittal because the Tribunal of Trani lacked functional jurisdiction. The Public Prosecutor argued that competence lay with the Bari Court of Appeal, which had issued the final irrevocable judgment reforming the sentence. The court ruled that the execution judge must be the one who issued the last irrevocable decision, which in this case was the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 4, cod. proc. pen.; The execution judge is the one who issued the last irrevocable decision; if the appeal reformed the sentence, the appellate court holds functional jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: Annorese Michele nato ad Andria il 17/02/1967 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del Tribunale di Trani udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Paola Filippi per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 20/12/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta da Amorese Michele, applicato l'istituto della continuazione tra i fatti accertati dalle sentenze emesse dal Tribunale di Trani il 23/7/2018, irrevocabile 1'11/12/2020, e dalla Corte di Appello di Bari il 13/4/2022, irrevocabile il 12/7/2023, ha rideternninato la pena complessiva in anni due e mesi tre di reclusione.
6. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione dell'art. 665, comnna 4, cod. proc. peri, quanto all'errata individuazione del giudice funzionalmente competente nel Tribunale di Trani I piuttosto che nella Corte di appello di Bari, autorità che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima riformando in termini sostanziali la sentenza di primo grado.
7. In data 18 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Paola Filippi chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa ricorrente deduce la violazione di legge in quanto l'ordinanza sarebbe stata emessa dal giudice funzionalmente incompetente. La doglianza è fondata. 2.1. Ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. il giudice competente a conoscere dell'esecuzione è quello che lo ha deliberato. Nel caso in cui vi sia stato appello, l'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., prevede che la competenza sia comunque del giudice di primo grado quando il provvedimento è stato confermato, ovvero riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle statuizioni civili.
Se l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., attribuisce la competenza al giudice che, sempre facendo riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, ha emesso il provvedimento che è divenuto irrevocabile per ultimo. La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in ogni caso, si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib.Sez.
Portoferraio, Rv. 277733 - 01). 2.2. Nel caso di specie la competenza funzionale è della Corte di Appello di Bari e, pertanto, il provvedimento impugnato è nullo. Dagli atti, infatti, risulta che l'istanza è stata proposta il 23 ottobre 2023. Data in cui la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, divenuta irrevocabile in data 12 luglio 2023, imponeva di radicare la competenza presso tale ufficio in quanto la Corte, qualificando un fatto come aggravante, si era pronunciata in ordine alla continuazione, cioè in merito a un'ipotesi di riforma che non riguarda uno dei casi per cui la competenza a conoscere dell'esecuzione è attribuita al giudice di primo grado.
3. La rilevata nullità impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di