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Sentenza — n. 31419/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls execution court order for continuing crimes due to increased satellite penalty and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution court's order applying the crime continuation institution, which had increased the penalty for a satellite offense beyond the original conviction. The defendant argued this violated the prohibition against increasing the penalty and lacked specific reasoning for the increases. The court ruled that the execution judge cannot exceed the original sentencing increases and must explicitly detail each satellite crime's penalty adjustment.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The execution judge, when applying crime continuation, cannot quantify satellite crime penalties higher than the original conviction and must distinctly motivate each increase to ensure proportionality.

Parole chiave

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crime continuation institution execution court jurisdiction reformatio in peius prohibition satellite crime penalties lack of specific reasoning proportionality of punishment annulment with remittal aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 Pizzone, Rv. 282269 - 01
Corte cost. sent. n. 183 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fraddosio Donato nato a Bari il 05/07/1988 avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Tommaso Epidendio per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Donato Fraddosio, detenuto presso la Casa Circondariale di Bari ha chiesto alla Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i fatti accertati con le sentenze emesse i. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dell'11/6/2018, irrevocabile 1'11/11/2009; ii. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 13/11/2012, irrevocabile il 17/7/2013; iii. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 6/11/2014, irrevocabile il 4/11/2015; iv. dalla Corte di appello di Bari il 15/7/2019, irrevocabile 1'11/3/2021.

2. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 20/11/2021 ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sui punti sub ii., iii, e iv., escludendolo in relazione a quella indicata nel punto i.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la nullità dell'ordinanza in quanto emessa dal giudice dell'esecuzione funzionalmente incompetente.

4. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Bari.

5. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 18/12/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha accolto l'istanza e ha applicato l'istituto della continuazione tra i fatti accertati dalle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Bari il 13/11/2012 e il 6/11/2014 e quella pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 15/7/2019 e ha rideterminato la pena complessiva in anni dodici di reclusione.

6. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 6.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. peri. e 671 cod. proc. pen. con riferimento al divieto di reformatio in peius. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato gli aumenti applicati in continuazione e che, nello specifico, avrebbe determinato la pena per il reato satellite di porto e detenzione di arma da sparo, quello oggetto del capo b) della rubrica della sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 6/11/2014, in misura maggiore di quanto non avesse fatto il giudice della cognizione. Situazione questa da cui conseguirebbe la violazione del divieto di reformatio in peius e, quindi, la nullità dell'ordinanza. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione degli elementi sui quali si fonda la determinazione dei singoli aumenti applicati in continuazione.

7. In data 8 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Tommaso Epidendio chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato gli aumenti applicati in continuazione e nello specifico, con riferimento al divieto di reformatio in peius, quanto all'aumento calcolato per il reato satellite oggetto del capo b) della rubrica della sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 6/11/2014. La doglianza è fondata. 2.1. In ordine al criterio da applicare nel caso in cui sia riconosciuto l'istituto della continuazione in sede esecutiva, come correttamente evidenziato dalla difesa nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dettato il principio di diritto per cui « giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01). 2.2. Nel caso di specie il giudice non si è conformato al principio indicato. Il Tribunale di Bari, nella sentenza emessa il 6 novembre 2014, ha quantificato la pena in continuazione per il reato satellite di cui al capo b) dell'imputazione in anni uno e mesi quattro di reclusione. Nel provvedimento impugnato, riconosciuta l'applicazione della continuazione con i fatti oggetto di altre sentenze di condanna, invece, la pena per il medesimo reato satellite è stata quantificata in anni uno e mesi sei di reclusione, in misura, cioè, superiore e pertanto non consentita.

La rilevata violazione determina la nullità della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla doglianza oggetto del secondo motivo nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti applicati in continuazione. 3.1. Come di recente evidenziato, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», ciò al fine di consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021 Pizzone, Rv. 282269 - 01). 3.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non si è conformato al principio indicato. La motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti da operare in continuazione per i reati satellite, contenuta nella mera affermazione "avuto riguardo all'oggettiva gravità dei fatti", infatti, risulta apparente e incongrua, soprattutto laddove si consideri che una delle ipotesi per cui vi è condanna è il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, caratterizzato antiteticamente dalla lieve entità del fatto.

La rilevata carenza di motivazione impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio anche sotto tale profilo.

4. A fronte della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di Bari, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionator