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Sentenza — n. 31414/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appellate order for correcting military accessory penalty via wrong procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled an appellate order that corrected a final judgment regarding a military accessory penalty using the wrong procedural form. The appellant argued the military commander lacked standing to request the correction, citing Supreme Court precedent that requires execution proceedings for irrevocable judgments. The court agreed, ruling that since the sentence was final, the correction must follow execution procedures initiated only by authorized parties, not the military commander.

Regesto Legislator

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Art. 130, 666, 676 cod. proc. pen.; When a judgment becomes irrevocable, corrections to accessory penalties must follow execution procedures initiated by authorized parties, not the procedural correction form.

Parole chiave

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military accessory penalty irrevocable judgment execution procedure procedural nullity standing to request procedura disciplinare militare esecuzione della pena procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
pen., non potendo trovare applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.» (Sez.
Art. 666 cod. proc. pen.
In questo caso, quindi, in virtù dell'art. 666 cod. proc. pen., il giudice avrebbe potuto procedere solo a seguito di una specifica richiesta proposta da una delle parti a ciò legittimate, cioè una delle parti processuali ovvero il terzo interessato munito di procura speciale.
Art. 676 cod. proc. pen.
pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione l'art.
Art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
art. 33 c.p
artt. 662 cod. proc. pen
Come recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite «nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato, spetta al giudice dell'esecuzione, su iniziativa del pubblico ministero, porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione l'art.
art. 130 cod. proc. pen
pen., non potendo trovare applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 666 cod. proc. pen
In questo caso, quindi, in virtù dell'art. 666 cod. proc. pen., il giudice avrebbe potuto procedere solo a seguito di una specifica richiesta proposta da una delle parti a ciò legittimate, cioè una delle parti processuali ovvero il terzo interessato munito di procura speciale.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 47502 del 15 dicembre 2022, Galdini
Nello specifico il ricorrente, facendo espresso riferimento alla sentenza Sez. U n. 47502 del 15 dicembre 2022, Galdini, evidenzia che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione già proposta sul punto durante l'udienza.
Sez. U n. 47502 del 29/09/2022, Galdini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tascedda Gian Pietro nato a Bari Sardo il 28/05/1969 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 della Corte di Appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonio Balsamo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con ordinanza del 16/1/2024, ha accolto l'istanza proposta dal Comandante della Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige" e ha disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza pronunciata dalla stessa Corte di appello il 12 settembre 2022 nei confronti di Tascedda Gian Pietro nel senso che dopo le parole "mesi 7 di reclusione" devono leggersi e intendersi le parole "Applica al Tascedda, ai sensi dell'art. 33 c.p.m.p. l'ulteriore pena accessoria militare della rimozione".

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 130, 662, 666 e 676 cod. proc. pen. e 183, disp. att. Cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa deduce la nullità dell'ordinanza in quanto pronunciata a seguito di richiesta proposta da soggetto non legittimato, il Comandante della Legione Carabinieri. Nello specifico il ricorrente, facendo espresso riferimento alla sentenza Sez. U n. 47502 del 15 dicembre 2022, Galdini, evidenzia che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione già proposta sul punto durante l'udienza. Il giudice, infatti, non avrebbe potuto procedere con le forme della correzione dell'errore materiale (cui in effetti può procedersi anche d'ufficio) ma, piuttosto, considerato che la sentenza era già divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto provvedere con le forme dell'incidente di esecuzione, che può essere attivato e iscritto solo a richiesta di una delle parti legittimate, cioè nel caso di specie dal pubblico ministero.

3. In data 9 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Antonio Balsamo chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In un unico articolato motivo di ricorso la difesa, facendo espresso riferimento alla sentenza Sez. U n. 47502 del 15 dicembre 2022, Galdini, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 130, 662, 666 e 676 cod. proc. pen. e 183, disp. att. cod. proc. pen. evidenziando che il giudice non avrebbe potuto procedere con le forme della correzione dell'errore materiale ma, piuttosto, considerato che la sentenza era già divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto provvedere con le forme dell'incidente di esecuzione, che può essere attivato e iscritto solo a richiesta di una delle parti legittimate, cioè nel caso di specie dal pubblico ministero.

La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. Come recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite «nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato, spetta al giudice dell'esecuzione, su iniziativa del pubblico ministero, porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 03; già Sez.

U, Sentenza n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262327 - 01; da ultimo Sez. 2 1, n. 3627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497 - 01). A ben vedere, infatti, il giudice dell'esecuzione può adottare, eventualmente ex officio, lo schema procedimentale dell'art. 130 cod. proc. pen., ove si tratti di correggere l'errore materiale contenuto in un provvedimento da lui emesso in tale qualità. Laddove, di contro, lo stesso procedimento non può essere utilizzato per emendare l'errore contenuto nella sentenza della cui esecuzione si tratta quando questa, essendo passata in giudicato, non è più suscettibile di correzione da parte del giudice della cognizione.

Ciò in quanto in questa ipotesi la competenza funzionale a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione e lo stesso deve esercitare le proprie attribuzioni unicamente attraverso lo strumento che gli è proprio, ovvero ricorrendo al procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., espressamente previsto anche per la materia delle pene accessorie in virtù dell'art. 676 cod. proc. pen, che deve essere instaurato a richiesta di parte (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 03). 2.2. Il giudice dell'esecuzione, come correttamente evidenziato nel ricorso, non si è conformato ai principi in precedenza indicati.

Nel caso di specie, sovrapponibile a quello deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, infatti, la Corte di appello ha erroneamente applicato lo schema procedimentale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. in una materia, le pene accessorie, che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, l'art. 676 cod. proc. pen. attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione per cui deve essere utilizzato il procedimento previsto per tale fase. 2.2. In questo caso, quindi, in virtù dell'art. 666 cod. proc. pen., il giudice avrebbe potuto procedere solo a seguito di una specifica richiesta proposta da una delle parti a ciò legittimate, cioè una delle parti processuali ovvero il terzo interessato munito di procura speciale.

Ragione questa per cui la richiesta inviata dal Comandante della Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige" non era idonea a instaurare il procedimento e, di conseguenza, la risposta alla specifica censura della difesa sul punto che il giudice avrebbe potuto procedere d'ufficio non è corretta. Sotto altro profilo, d'altro canto, neanche il secondo argomento utilizzato, cioè che comunque la richiesta è stata "fatta propria anche dal P.G in sede di conclusioni formulate in udienza", non è soddisfacente. Il fatto che il Procuratore generale abbia condiviso, "fatta propria" la richiesta, infatti, non sana l'illegittimità originaria della richiesta stessa quanto, piuttosto, costituisce autonoma istanza di provvedere in materia di pena accessoria ed è quindi il primo e formale atto idoneo a instaurare il procedimento che, da tale momento avrebbe dovuto essere fissato e trattato ai sensi e per gli effetti dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.3.

In conseguenza di ciò il provvedimento erroneamente pronunciato con le forme dell'art. 130 cod. proc. pen. e senza che, dalla data della richiesta, cioè dalla data dell'udienza, si sia proceduto con i tempi e le forme stabilite dall'art.666 cod. proc. pen. è nullo e deve pertanto essere annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, correttamente instaurato il procedimento, si pronunci in merito alla richiesta formulata dal Procuratore generale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con r