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Sentenza — n. 31406/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls expulsion fine for failure to address prior acquittal and distinct expulsion orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31406/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's fine for illegal stay, ruling the decision lacked sufficient motivation regarding the defendant's prior acquittal. The defense argued that the previous acquittal and distinct expulsion orders should have prevented the new penalty, but the lower court ignored these specific facts. The supreme court held that omitting such decisive arguments violates the principle of reasoned judgment, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 649 c.p.p.; Art. 14, comma 5 ter D.Lgs 286/1998: A judgment is void if the court fails to address decisive arguments raised by the defense that could fundamentally alter the legal conclusion, even if the arguments were not explicitly rejected.

Parole chiave

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illegal stay penalty expulsion orders prior acquittal defective motivation annulment with remand Art 649 c.p.p. D.Lgs 286/1998 fissazione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 649 c.p.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea e falsa applicazione dell'art. 649 cod.
Art. 14, comma 5 ter D.Lgs 286/1998
Il Giudice di Pace di Como, con sentenza del 26/9/2023, ha condannato Mbaye Alassane Pathe alla pena di 12.000,00 euro di multa per reato di cui all'art. 14, comma 5 ter D.Igs 286/1998.
art. 649 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea e falsa applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013
Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009
259488 - 01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Pascali, Rv.
Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005
244321 - 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola, Rv.
Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018
Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv.
Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019
da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv.
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv.
Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015
271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep.
Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012
267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv.
Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010
252713 - 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv.
Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013
Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999
259170 - 01, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 - 01).
Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mbaye Alassane Pathe (CUI 0318M50) nato il 14/08/1994 avverso la sentenza del 26/09/2023 del Giudice di Pace di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Maria Francesca Loy per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Como, con sentenza del 26/9/2023, ha condannato Mbaye Alassane Pathe alla pena di 12.000,00 euro di multa per reato di cui all'art. 14, comma 5 ter D.Igs 286/1998.

2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea e falsa applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 14 ter D.Lgs 286 del 1998. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che il giudice avrebbe erroneamente omesso di confrontarsi con la richiesta formulata dalla difesa di applicare l'art. 649 cod. proc. pen. nella memoria depositata all'udienza del 26 settembre 2023. Nello specifico la difesa evidenzia che nell'atto aveva puntualmente indicato che l'imputato era già stato processato e assolto (con la formula perché il fatto non costituisce reato perché l'imputato in data 28/8/2021, data in cui è stato accertato il reato a Faenza, ha contratto matrimonio con una cittadina comunitaria) per il medesimo fatto con la sentenza pronunciata in data 16 maggio 2021 dal Giudice di pace di Faenza.

Il fatto oggetto di tale sentenza, infatti, riferendosi alla stessa contestazione effettuata riguardo la violazione del decreto di espulsione del Prefetto di Milano, emesso e notificato l'11/7/2021 e dell'ordine del Questore di Milano, emesso e notificato il 13/7/2021, sarebbe -considerata la natura permanente del reato- il medesimo rispetto a quello oggetto dell'attuale processo, che riguarda l'ordine emesso dal Questore di Milano il 15/2/2021. Sotto tale profilo, d'altro canto, sarebbe decisivo anche il riferimento contenuto nella sentenza impugnata in cui lo stesso giudice ha riconosciuto che la permanenza illecita dell'imputato è iniziata proprio nel mese di febbraio 2021.

La mancanza totale di motivazione in ordine a tali argomenti, espressamente evidenziati nella memoria depositata e alla quale la difesa si è riportata nel corso delle conclusioni, renderebbe comunque radicalmente nulla la sentenza impugnata, quanto meno sotto il profilo del vizio di motivazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa rileva che il primo giudice, quanto meno ai fini della quantificazione della pena, avrebbe dovuto considerare che l'imputato in data 28/8/2021 ha contratto matrimonio con una cittadina comunitaria e che per tale ragione è stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato dal giudice di pace di Faenza.

3. In data 8 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. M. Francesca Loy chiede l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'erronea e falsa applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 14 ter D.Lgs 286 del 1998 in quanto il giudice avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche ragioni indicate nella memoria depositata all'udienza del 26 settembre 2023 La doglianza è fondata con riferimento alla carenza di motivazione. 2.1. Come anche di recente ribadito il giudice è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento.Sotto tale profilo, pertanto, l'omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti in una memoria difensiva, ovvero nell'atto di impugnazione, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01;

Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). La carenza di specifica risposta alle critiche esposte dalla difesa, infatti, benché hon determini alcuna nullità (in tal senso Sez. 6, «n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488 - 01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Pascali, Rv. 244321 - 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola, Rv. 232702 - 01), può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01) e può, pertanto, essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato, in relazione alle questioni sostenute nell'atto difensivo ovvero devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01;

Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713 - 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551- 01). Al fine della deduzione e della verifica dell'effettiva esistenza in concreto di tale vizio, d'altro canto, si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01).

Ciò in quanto il giudice non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che la sola ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 - 01). 2.2.

Nel caso di specie il giudice di Pace, che pure ha dato atto del deposito della memoria della difesa (ora allegata al ricorso), ha omesso di confrontarsi con gli argomenti puntualmente esposti dalla difesa in ordine alla natura del reato, al fatto che si sono susseguiti due distinti decreti di espulsione e due ordini del Questore con date diverse e, soprattutto, al fatto che l'assoluzione si riferisce al secondo decreto e al secondo ordine di espulsione e che l'attuale condanna in qualche modo potrebbe riguardare un periodo compreso nell'assoluzione.2.3.

La totale carenza di motivazione in ordine a tali punti e circostanze, rilevanti al fine di verificare in concreto la fondatezza o meno della questione sollevata dalla difesa quanto alla violazione del principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il Giudice di Pace di Como, libero nel merito, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G