Cassation annuls appeal order for recidiva application error violating minimum penalty increase rules under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order regarding the continuation of crimes and recidiva application. The appellant argued that the minimum penalty increase for recidiva should not apply to satellite crimes due to special aggravating circumstances, while the prosecution contended the lower court erred in legal reasoning. The court ruled that the minimum one-third increase rule only applies when prior recidiva was definitively established before the new crimes, a condition absent here, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma quarto, cod. pen.; The minimum penalty increase for crime continuation applies only when prior recidiva was definitively established before the new crimes, otherwise the order is lacunous and must be annulled.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/12/1977 avverso l'ordinanza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Giuseppe DEL PRETE, riconosceva la sussistenza dell'identico disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla medesima Corte di appello, rispettivamente, in data 18 maggio 2021, irrevocabile il 15 giugno 2023 (per il reato di cui alli art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), e in data 28 giugno 2012, irrevocabile il 14 novembre 2013 (per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 7 l. n. 203 del 1991 e dalla recidiva): per l'effetto, rideterminava la pena inflitta in 19 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, precisando che gli era precluso superare il limite minimo di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., in quanto, in relazione alla imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, era stata contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., sicché l'aumento di pena per il reato- satellite non poteva essere inferiore a 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite dei suoi difensori, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99, comma quarto e 81, comma quarto, cod. pen., che aveva comportato l'applicazione di quest'ultima disposizione anche in riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Assume la difesa del ricorrente, in primo luogo, che la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. trova sempre applicazione nel caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, anche quando si tratti di circostanze per le quali sia escluso il giudizio di bilanciamento, come, appunto, quella di cui all'art. 7 citato, sicché la presenza di quest'ultima aggravante avrebbe dovuto determinare, in sede di cognizione, la caducazione della recidiva.
Prosegue la difesa osservando che il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., non opererebbe in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti, a meno che queste ultime non comportino un aumento di pena superiore ad un terzo. Si afferma, ancora, che l'aumento per la recidiva, in sede di continuazione, non avrebbe dovuto essere applicato dal giudice dell'esecuzione. Si suggeriscono, poi, due soluzioni diverse di applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen.:
a) secondo la prima, l'aumento, sempre per la recidiva, avrebbe dovuto essere "temperato" nei limiti di 1/3 della pena irrogata con la seconda sentenza, avente ad oggetto il reato-satellite, ossia nella misura di 2 anni;
b) per la seconda, l'aumento avrebbe dovuto essere contenuto nei limiti di 1/5 della pena più "severa", cioè quella inflitta per il reato (associativo) più grave, quindi nella misura di 3 anni e 11 mesi di reclusione, "con una forchetta discrezionale e non oltre tra 2 anni e 3 anni e 11 mesi".Si conclude, ribadendo che la pena inflitta per la violazione più grave risulterebbe viziata da "un aumento doppio art. 99 comma 4 cod. pen. + art. 7 I. 203/91, che è inammissibile e extra legem". 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, che non avrebbe mai potuto essere contestata nella vicenda de qua, perché tra i due giudicati intercorrevano dieci anni.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella :sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, ancorché per ragioni diverse da quelle addotte in ricorso, ma comunque attinenti al trattamento sanzionatorio, che la difesa contesta.
2. Il giudice di merito ha, invero, omesso di applicare il principio di diritto, affermato costantemente da questa Corte, in forza del quale il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268 - 01; conformi: n. 32625 del 2009, Rv. 244843 - 01; n. 18773 del 2013, Rv. 256011 - 01; n. 17928 del 2010, Rv. 247048 - 01; n. 31735 del 2010, Rv. 248095 - 01).
3. Il mancato accertamento, nella specie, della precedente sentenza definitiva di condanna, in cui sia stata ritenuta la recidiva reiterata, rende lacunosa l'ordinanza impugnata e ne impone l'annullamento, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà al necessario incombente in funzione della corretta applicazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024 Il Consigliere estensore DEPOSIT