Cassation court annuls execution judge's order denying criminal continuation due to lack of negative precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the execution judge's order which had rejected the request for criminal continuation based on a supposed negative precedent. The defense argued that the appellate court failed to examine the continuity of crimes for non-associative charges, and the prosecution contended that the lower court's exclusion of continuity was final. The court ruled that the appellate judgment did not explicitly address the continuity issue, meaning no negative precedent existed to bar the execution judge from reviewing the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 81, capoverso cod. pen.: The failure of the trial court to examine the existence of a continued crime does not create a negative precedent that precludes the execution judge from applying the continuation institution.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: BARBIERI CARMELO nato a RESUTTANO il 21/10/1959 avverso l'ordinanza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette~ le conclusioni del PG \,cs
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva formulata da Carmelo Barbieri con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze della Corte di appello di Caltanissetta in data 31 ottobre 2008 e quella della stessa Corte territoriale in data 10 febbraio 2011, sul presupposto che la seconda sentenza aveva riconosciuto la sussistenza della continuazione con riferimento alla condanna inflitta con la prima sentenza, esclusivamente con il reato di associazione per delinquere contestato al capo a), implicitamente escludendola per i restanti reati, contestati ai capi d), f) e i) oggetto della stessa condanna, con la conseguenza che il giudicato formatosi in sede di cognizione precludeva la competenza sussidiaria e suppletiva del giudice dell'esecuzione.
2. Ricorre per cassazione Carmelo Barbieri, a mezzo del difensore di fiducia avv. Sante Foresta, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per illogigità e travisamento del fatto. Con la sentenza in data 10 febbraio 2011, la Corte di appello di Caltanissetta non aveva escluso la continuazione per i reati diversi da quello associativo, posto che detti reati non erano mai stati oggetto di richiesta di riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen., tant'è che - all'epoca della formulazione del petitum - non erano state ancora pronunciate tutte le altre sentenze, invero successivamente intervenute, riguardanti reati-fine del sodalizio, commessi nel medesimo contesto spaziale e temporale, e, per questo, ritenuti unificati in separate pronunce dei Giudici di cognizione. La relativa questione non aveva costituito oggetto di esplicita deduzione, così da escludere la formazione di un giudicato negativo sul punto, idoneo a precludere al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 29 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa, in data 6 marzo 2024, ha depositato memoria di replica, con la quale ha avversato le conclusioni della Pubblica accusa, ulteriormente articolando le originarie censure contenute nel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fato per le ragioni che si indicano di seguito.
2. L'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati se la stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione. L'esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone a sua volta che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l'imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte dei giudice di merito, che si sia tradotta in una statuizione di rigetto dell'istanza ex art. 81, capoverso cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata.
3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti - consentito al collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - risulta in primo luogo che in occasione della celebrazione dell'udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, conclusosi con sentenza in data 3 febbraio 2010, il difensore aveva invocato genericamente l'applicazione, in favore dell'imputato, dell'istituto della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Caltaniktta in data 31 ottobre 2008 e, ciò nonostante, il Giudice di merito, nella parte della motivazione della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio, riconosce espressamento la continuazione tra i soli reati associativi.
Risulta altresì che la sentenza della Corte di appello del 10 febbraio 2011, di conferma di quella del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta in data 3 febbraio 2019, non si occupa del tema della continuazione criminosa, limitandosi a rigettare l'appello in punto di riduzione della dosimetria della pena, sebbene nella memoria conclusiva ritualmente depositata nel corso di quel giudizio la difesa avesse dato per accertato l'avvenuto riconoscimento nel corso del giudizio di primo grado del vincolo della continuazione non solo tra le due associazioni, rispettivamente contestate al capo a), ma anche tra i fatti di cui ai capi d), f) e i).
A fronte di tale situazione fattuale, richiamato il principio secondo cui il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l'esame della questione ai sensi dell'art. 671 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 1, n.43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251; Sez. 6 n. 1711 del 14/01/1999, Gaglioti, Rv. 212706), nel caso che ci occupa è errata l'avvenuta valutazione della sussistenza di unqpreclusione derivante da precedente giudicato.
4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per