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Sentenza — n. 30973/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing; defendant must pay costs and fines personally.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant filed the petition personally rather than through a criminal lawyer. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the request for social service placement, and the defendant argued for personal representation. The court ruled that personal filing violates Article 613 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay legal fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal must be filed by a criminal lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible, triggering liability for procedural costs and fines.

Parole chiave

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criminal appeal standing personal filing prohibition criminal procedure code legal representation requirement procedural costs liability diritto all'assistenza sociale servizio sociale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente (dichiarazione resa alla matricola in data 8 gennaio 2024), il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, coi proc.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMOROSO ANTONINO nato a CALTAGIRONE il 27/10/1986 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG, Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di Antonino AMOROSO volta a ottenere l'affidamento al servizio sociale. Ricorre Antonino AMOROSO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente (dichiarazione resa alla matricola in data 8 gennaio 2024), il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, coi proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lugl