Italian Supreme Court dismisses appeal against murder sentence, upholding appellate court's balancing of aggravating and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Ciro De Marino's appeal against a murder conviction, ruling the lower court's decision to balance aggravating and mitigating circumstances was legally sound. De Marino argued that the appellate court erred by treating generic mitigating factors as merely equivalent to the premeditation aggravation rather than giving them precedence based on his confession. The court dismissed these claims, stating that the existence of conflicting evidence justified an equivalence judgment and that the sentencing was fully motivated and admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: When balancing heterogeneous circumstances under Art. 133, the appellate court does not commit a defect of motivation by demonstrating it has examined all elements and determined which are absorbing or prevailing, even if the result is an equivalence judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MARINO CIRO nato a NAPOLI il 08/08/1980 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di NAPOLIfissato il ricorso con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di Ciro DE MARINO all'esito del giudizio abbreviato in data 15 gennaio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con la quale era\stato condannato a trenta anni di reclusione, ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante della premeditazione e, esclusa la recidiva nonché aumentata la pena per la circostanza dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ha ridotto il trattamento sanzionatorio ad anni venti di reclusione per l'omicidio pluriaggravato in concorso di Salvatore Esposito (artt. 110, 575, 577 n. 3, 416- bis.1 cod. pen., fatto commesso in data 23 ottobre 1999). 1.1.
Il giudice di secondo grado, preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulle circostanze aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha, in parziale accoglimento dei relativi motivi di gravame, escluso la recidiva e applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti txknkl'aggravante della premeditazione, suscettibile di bilanciamento.
2. Ricorre Ciro DE MARINO, a mezzo dei difensori avv. Sergio Cola e avv. Andrea Imperato, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., e il vizio della motivazione perché il bilanciamento doveva essere effettuato in termini di prevalenza alla luce del contributo offerto che, infatti, ha condotto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudizio di bilanciamento in termini di semplice equivalenza è, poi, illogico e contraddittorio perché il comportamento collaborativo viene valorizzato per un verso e misconosciuto per l'altro, mentre la decisione fa unicamente riferimento, per negare la prevalenza, alla gravità del fatto, e alla incompletezza della confessione (primo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e il vizio della motivazione perché la pena è stata determinata nel massimo edittale con clausole di stile (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che presenta censure inammissibili, è nel complesso infondato.2. È manifestamente infondata la doglianza della violazione di legge poiché, in effetti, il ricorso si limita a denunciare un vizio motivazionale che rientra nell'ipotesi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
3. Quanto al vizio della motivazione denunciato al primo motivo, è il caso di ricordare che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; in precedenza n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3:163/1988, Rv. 180654). 3.1.
Orbene, il giudice di appello, che ha applicato le circ:ostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione, ha fatto riferimento a specifici elementi di valutazione (fatto efferato; confessione tardiva e parziale), tutti rientranti nell'art. 133 cod. pen., che ha considerato in modo complessivo per determinare l'incidenza della circostanza attenuante sull'aggravante (suscettibile di bilanciamento). 3.2. L'esistenza, che il ricorso non contesta, di indici e parametri apparentemente contrastanti, lungi dal palesare un vizio della motivazione costituisce invece la chiara giustificazione del giudizio di equivalenza che, proprio per l'esistenza di contrastanti elementi, non poteva che essere effettuato in termini di minor favore. 3.3.
Le critiche sono, poi, di merito e non decisive, in quanto il giudice si è attenuto al principio secondo il quale «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto» (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415) 4. Il secondo motivo è inammissibile.4.1.
Anche in questo caso è manifestamente infondata la doglianza della violazione di legge poiché, in effetti, il ricorso si limita a denunciare un vizio motivazionale che rientra nell'ipotesi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 4.2. La censura circa l'entità della pena è inammissibile perché manifestamente infondata, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Il ricorso è, sul punto, inammissibile anche perché propone censure confutative di merito, là dove nella determinazione della pena il giudice ha adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e il contegno dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
Il ricorrente indica elementi da considerare in senso positivo (giovane età; assenza di precedenti; confessione), già esaminati e ampiamente valutati; in particolare, la confessione è stata giudicata tardiva e parziale poiché l'imputato si Aimitato ad ammettere laconicamente la propria responsabilità nell'omicidio di camorra dopo lunghi anni e quando ormai il quadro accusatorio era già stato ritenuto idoneo, senza aggiungere elementi che consentano di meglio inquadrare il ruolo degli altri concorrenti. Dall'ampia e coerente motivazione discende l'inammissibilità di qualsiasi censura o riserva in ordine ai criteri di scelta osservati dalla Corte di Assise di appello, come del pari inammissibili risultano quelle che assumono la valutazione degli elementi all'uopo considerati risolvendosi, infatti, le stesse in censure in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente