Cassation annuls execution order for omitting continuity analysis; partial dismissal upheld for minor penalty increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order issued by the Naples Tribunal, ordering a remand for a new hearing with a different composition. The appellant argued the judge failed to address the continuity of crimes and lacked specific reasoning for the penalty increase. The court found the first argument valid due to the omission of the continuity analysis, but rejected the second claim as the penalty increase was too minor to require detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 132 cod. pen.: The execution judge must explicitly examine the continuity of crimes when requested, but need not provide specific reasoning for minor penalty increments in continued offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Esposito Gennaro, nato a Minturno il 04/02/1981 avverso l'ordinanza emessa il 01/03/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. :
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'i marzo 2024 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Gennaro Esposito, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., per i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 6 del provvedimento impugnato, nonché l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 gennaio 2019, n. 40, per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato, quantificandolo in due anni, sette mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
2. Avverso questa ordinanza Gennaro Esposito, a mezzo dell'avv. Onofrio Annunziata, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere la decisione in esame omesso di dare conto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati, originariamente compresi nel procedimento n. 1844/23 SIGE, giudicati con la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 25 luglio 2017 e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2019, che erano stati pretermessi dalla valutazione in executivis.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere il Giudice dell'esecuzione dato adeguato conto delle modalità con cui si era proceduto alla quantificazione dell'aumento di pena di sette mesi di reclusione per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 6 del provvedimento censurato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Gennaro Esposito è fondato nei termini di seguito indicato.
2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere la decisione in esame omesso di dare conto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza pronunciata dal Giudice 2 c,/ dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 25 luglio 2017 e quelli giudicati dalla Corte di Napoli con la sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2019, che erano stati integralmente preternnessi dal vaglio esecutivo controverso.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di Napoli, nel valutare l'istanza presentata da Gennaro Esposito, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., ometteva di dare conto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili sopra richiamati. Tali reati, originariamente, erano compresi nel procedimento n. 1844/23 SIGE, successivamente riunito al procedimento n. 1801/23 SIGE, ma, pur essendo il primo dei due procedimenti espressamente indicato nell'intestazione del provvedimento impugnato, le relative condotte illecite non venivano valutate ai fini dell'applicazione del vincolo della continuazione invocato nell'interesse di Esposito.
L'integrale pretermissione dei reati giudicati dalle decisioni irrevocabili sopra richiamate, dunque, impone di ritenere integrato il vizio dell'omessa motivazione del provvedimento decisorio prospettato dal ricorrente e la necessità di disporne l'annullamento, limitatamente alla parte in cui è stato obliterato l'esame del vincolo della continuazione invocato per i reati originariamente compresi nel procedimento n. 1844/23 SIGE. Deve, infine, evidenziarsi che, nel procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Esposito, colmando la lacuna motivazionale censurata, il Giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:
«Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale di Napoli dato esaustivo conto delle modalità con cui si era proceduto alla quantificazione dell'aumento di pena di sette mesi di reclusione per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 6 del provvedimento censurato. Si consideri, in proposito, che l'aumento di pena censurato riguardava la frazione sanzionatoria di sette mesi di reclusione applicata a Esposito a titolo di continuazione per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 6 del provvedimento impugnato, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 24 febbraio 2016, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2017.
In questa cornice, deve rilevarsi che è certamente vero che su questo aumento di pena il Tribunale di Napoli non si soffermava analiticamente, ma è parimenti vero che la modesta entità di tale frazione sanzionatoria, quantificata in sette mesi di reclusione - a fronte della pena inflitta dal giudice della cognizione, determinata in un anno e quattro mesi di reclusione -, non necessitava di un onere motivazionale autonomo e specifico. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4. Le considerazioni esposte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Napoli in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza