Cassation appeal dismissed due to subsequent loss of interest after supervisory order was revoked.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the underlying supervisory order was revoked before the hearing, eliminating the applicant's interest in the decision. The applicant argued that the revocation was an error, but the Court noted the order was issued while the applicant was still detained. Consequently, the appeal was dismissed without ruling on the merits or assigning costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Inadmissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da revoca del provvedimento impugnato non comporta condanna alle spese.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IODICE Carmine, nato a Napoli il 19/07/1973, avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Carmine Iodice avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione anticipata emessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli il 18 gennaio 2024, rilevando che «Iodice Carmine ha terminato di espiare la pena il 27 gennaio 2024 .. E' pertanto evidente la carenza di interesse all'impugnazione, in quanto la stessa non sortirebbe alcun risultato pratico favorevole». Avverso l'ordinanza in oggetto ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dello Iodice, Avv.
Simone Pascale, deducendo violazione di legge: rappresenta e documenta che lo Iodice si trova in esecuzione pena in forza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 4 dicembre 2023, con fine pena fissato per 11 luglio 2025. "t? Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché, al momento della sua emissione, la detenzione era ancora in atto, sicché lo stesso risulta emesso al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
2. Nelle more della trattazione del ricorso, è pervenuta in Cancelleria l'ordinanza dell'i luglio 2024 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato il provvedimento qui impugnato: ed invero, come fondatamente dedotto dal ricorrente, lo Iodice era ed è tuttora detenuto in forza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 4 dicembre 2023, con residua pena espianda determinata in anni 2, mesi 10 e giorni 17 di reclusione, e fine pena fissato per 11 luglio 2025, sicché è evidente che egli aveva ed ha interesse a coltivare il reclamo avverso l'indicato provvedimento del magistrato di sorveglianza.
3. La sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rimozione del provvedimento impugnato impone di dichiarare inammissibile il ricorso, pronuncia alla quale non deve seguire alcuna ulteriore statuizione, posto che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; cfr., in termini, anche Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01, che ha affermato il medesimo principio in un caso in cui, proprio come nel caso di specie, nelle more della discussione del ricorso era intervenuta la revoca del provvedimento impugnato).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di