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Sentenza — n. 30383/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls pre-trial detention order due to insufficient specific reasoning on flight risk, leaving coercive measures intact.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30383/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order validating the pre-trial detention of Salvatore Rapisarda for attempted murder and illegal possession of a firearm. The defense argued the order lacked specific factual reasoning regarding the concrete risk of flight, noting the suspect had voluntarily surrendered. The Court agreed that the reasoning was too generic and failed to address the specific circumstances of the surrender, ruling that such abstract statements do not satisfy the legal requirement for a reasoned assessment of flight risk.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The assessment of flight risk in pre-trial detention validation must be based on specific factual elements and cannot rely on generic formulas or the gravity of the crime alone.

Parole chiave

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pre-trial detention validation flight risk assessment insufficient reasoning coercive measures separation procedural nullity aiuto all'evasione di detenuti pericolo di fuga permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021
Sez. 2, Sentenza n. 26605 del 14/02/2019
Sez. 3, Sentenza n. 39452 del 11/07/2013
(Sez. 3, Sentenza n. 39452 del 11/07/2013).
Sez. U, Sentenza n. 17 del 14/07/1999
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a ACIREALE il 04/01/1991 avverso l'ordinanza del 09/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con ordinanza in data 9 febbraio 2024 convalidava il fermo di Rapisarda Salvatore avvenuto il data 5 febbraio 2024 e applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio nei confronti di Maugeri Antony e di porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo.

2. Avverso l'ordinanza di convalida del fermo proponeva ricorso l'imputato, tramite il suo difensore, lamentando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione. La doglianza del ricorrente atteneva alla carenza dell'elemento fondante la misura precautelare, ovvero il pericolo di fuga. A parere del ricorrente, la motivazione contenuta nell'impugnato provvedimento era carente sul piano logico e strutturale sul punto della ecessaria concretezza e specificità del pericolo di fuga, poichè difettava di qualunque riferimento specifico alla situazione concreta, essendosi il Rapisarda presentato spontaneamente in caserma e non potendosi argomentare circa la attualità del pericolo di fuga unicamente in ragione della gravità del fatto ovvero della pena edittale prevista per lo stesso. Il PG conclude per la inammissibilità del ricorso rilevando la completezza della motivazione dell'impugnata ordinanza sotto il profilo della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Secondo il costante insegnamento di questa Corte «in tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali » (Sez. 2 - , Sentenza n. 2935 del 15/12/2021) Il pericolo di fuga, inoltre, non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete. (Sez. 2, Sentenza n. 26605 del 14/02/2019) Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti con riferimento ai parametri normativi che nella realtà consentono e legittimano la misura precautelare nei confronti di persona gravemente indiziata di reato, non essendo a tal fine sufficiente l'utilizzazione di formule di stile, adattabili a qualsiasi situazione, senza che ciò comporti una verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria cui è attribuita una sfera di discrezionalità. (Sez. 3, Sentenza n. 39452 del 11/07/2013).

Il provvedimento impugnato ricollega il pericolo di fuga " alle circostanze indicate dal PM e dalla PG" e valuta - al fine di vagliare la concretezza di detto elemento - irrilevante la spontanea presentazione dell'indagato avvenuta - allorchè Rapisarda venne reso edotto che gli operanti erano sulle sue tracce - in quanto avrebbe avuto come scopo solo quello di sostenere che non aveva nulla da temere. Tale dato, nella prospettazione del Giudice per le indagini preliminari di Catania non farebbe venire meno l'intenzione del predetto di sottrarsi all'esecuzione di eventuali provvedimenti restrittivi emessi a suo carico.

L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi testè richiamati, poiché, a fronte dell'unico dato concreto riferibile alla situazione di fatto, costituito dalla presentazione spontanea dell'indagato agii operanti, non ha opposto elementi altrettanto concreti e di segno contrario che potessero fare fondatamente ritenere che, nonostante tale condotta, vi fosse nello specifico il reale e concreto pericolo che il Rapisarda si desse alla fuga. Certamente l'obbligo motivazionale relativo al peric:olo di fuga, come connotato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è assolto dalla affermazione circa una "intenzione del predetto di sonarsi all'esecuzione di eventuali provvedimenti restrittivi emessi a suo carico", connotata da genericità e astrattezza e priva di qualunque aggancio fattuale alla condotta tenuta dal Rapisarda.

L'omessa motivazione circa la sussistenza nel caso concreto e specifico del pericolo di fuga impone l'annullamento dell'ordinanza im% pugnata, limitatamente alla convalida del fermo; tale annullamento non ha alcun riflesso sulla misura cautelare applicata, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive (Sez.

U, Sentenza n. 17 del 14/07/1999, Rv. 214238). Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere precisato che l'annullamento dell'ordinanza di convalida non ha alcun riflesso sulla misura cautelare. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Così deciso il 7 maggio 2024 Il