Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to client's voluntary withdrawal after bail was granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the request after being granted home detention. The appellant had previously argued that the lower court failed to provide sufficient prognostic reasoning for his continued detention. The Court ruled that the subsequent withdrawal rendered the appeal moot, citing established case law regarding the irrevocable nature of such declarations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3; Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an appeal by the appellant, motivated by the subsequent granting of a less severe precautionary measure, renders the appeal inadmissible without imposing penalties or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVIONI GIORGIO nato a MILANO il 24/07/1997 avverso l'ordinanza del 11/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Milano - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del Giudic:e per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2024, di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giorgio Cavioni, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 112 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 895 del 1967, per avere custodito un'arma comune da sparo all'interno dell'osteria dal medesimo gestita dal 4 aprile 2022 al 30 aprile 2022, allorquando la metteva a disposizione di un, coindagato che la occultava in altro luogo.
2. Ricorre Giorgio Cavioni, a mezzo del difensore avv. Simone Andrea Manelli, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge penale in relazione all'art. 274, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.: si duole il ricorrente che il Tribunale milanese abbia ritenuto sussistente il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato argomentando esclusivamente con riferimento alla contestazione oggetto del procedimento, ma omettendo qualsivoglia valutazione prognostica con riferimento alla concretezza ed attualità. 2.2.
Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge, in particolare dell'art. 309,c omma 9, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 275 commi 3 e 3 bis, 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen., ritenendo nulla l'ordinanza cautelare per omessa indicazione delle specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure: attesa la totale mancanza di motivazione nell'ordinanza genetica sii' punto in oggetto, il Tribunale non avrebbe potuto esercitare il pur consentito potere di integrazione della motivazione, ma avrebbe dovuto annullare l'ordinanza. 2.3.
Con il terzo motivo, subordinato al secondo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.: nonostante l'esercizio del potere integrativo, la motivazione sottesa alla scelta della misura di massimo rigore risulta ancora "assolutamente evanescente ed assertiva". Il Tribunale non ha spiegato il motivo per il quale la misura degli arresti domiciliari non sarebbe idonea a tutelare le ritenute sussistenti esigenze cautelari, svilendo gli elementi positivi di valutazione (il positivo esito. della messa alla prova per un precedente fatto, l'incensuratezza, il trovarsi alla prima esperienza carceraria), esagerando al contempo i profili di gravità del reato. 2 ,›Q 2.4.
Con il quarto motivo, lamenta violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il Tribunale del Riesame omesso, nell'applicazione della custodia cautelare in carcere, di effettuare una prognosi sulla pena applicabile, che a suo giudizio avrebbe condotto a ritenere che la pena irrogabile non avrebbe superato i tre anni.
3. Il Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha fatto pervenire la sua requisitoria scritta con la quale conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 21 giugno 2024 il ricorrente, con atto a sua firma, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendogli stati concessi, il 17/06/2024, gli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'esame dei motivi del ricorso è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a una decisione che valuti la fondatezza della sua richiesta di modifica della misura cautelare applicata. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente vi ha rinunciato, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con provvedimento in data 17/06/2024, ha sostituito, nei confronti del Cavioni, la massima misura carceraria con gli arresti domiciliari.
La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787; Sez. 2, n. 42356 del 11/10/2005, Olindo, Rv. 232744; Sez. 1, n. 4620 12 luglio 1996, Fucci). È altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e dev'essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti fissati dalla legge, poiché la dichiarazione di rinuncia al ricorso - ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuta in data 21 giugno 2024) - è stata svolta personalmente da parte di Giorgio Cavioni, con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva, e la sua firma è stata autenticata dal difensore.
3. Alla rituale rinunzia al ricorso, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso, ma non la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale, posto che la sopravvenuta carenza d'interesse è derivata da causa a lui non imputabile (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i