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Ordinanza — n. 30289/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a sentencing order's material error regarding the end date of unlawful detention. The court amends the final date from October to June 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a prior sentencing order regarding the duration of unlawful detention. The original order incorrectly stated the detention period ended on October 9, 2017, whereas the facts and reasoning clearly established the confinement ended on June 8, 2017. Consequently, the court ordered the immediate amendment of the document's text to reflect the accurate end date.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The court must correct material errors in the operative part of a judgment when the error contradicts the established facts or reasoning, ensuring the final text accurately reflects the decided period of unlawful detention.

Parole chiave

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material error correction unlawful detention period sentencing order amendment Corte di Cassazione procedural correction revoca della sospensione condizionale restituzione del termine scaduto revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA nel procedimento inteso alla correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza-decisione della Corte di cassazione, Sezione Prima penale, del 20/12/2023, sul ricorso n. 30248/2023 Reg. Gen., proposto nel procedimento a carico di: Nicastro Luca, nato a Roma il 25 agosto 1974; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Daniele Cappuccio;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza-decisione n. 13026 del 2024, pronunciata il 20 dicembre 2023, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, e pubblicata il 28 marzo 2024, la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, ha definito il ricorso proposto da Luca Nicastro ed iscritto al n. 30248/2023 Reg. gen. Ricorsi, disponendo, tra l'altro, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato — l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 16 marzo 2023 — con riferimento alla detenzione patita da Nicastro presso la Casa circondariale Regina Coeli di Roma, «limitatamente al periodo che va dal 27 febbraio 2017 al 9 ottobre 2017».

La predetta statuizione è, nella parte relativa all'indicazione del termine finale, frutto di un mero errore materiale, risultando univocamente dagli atti sottoposti al vaglio del Collegio e dalla motivazione della sentenza n. 13026/2024 che Nicastro fu ristretto in condizioni non conformi ai parametri nel solo periodo, pari a 101 giorni — decorrente dal 27 febbraio 2017 e protrattosi sino all'8 giugno 2017 — in cui occupò una cella nella quale gli fu garantito uno spazio individuale inferiore a 3 mq.. Deve, pertanto, procedersi alla correzione del segnalato errore materiale, finalizzata ad emendare il dispositivo della sentenza n. 13027/2024 nel senso che alle parole «limitatamente al periodo che va dal 27 febbraio 2017 al 9 ottobre 2017» siano sostituite quelle «limitatamente al periodo che va dal 27 febbraio 2017 all'8 giugno 2017».

P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza n. 13026 del 2024 nel senso che le parole «limitatamente al periodo che va dal 27/2/2017 al 9/10/2017» siano sostituite con le seguenti «limitatamente al periodo che va dal 27/2/2017 all'8/6/2017». Corregge, altresì, il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 20/12/2023 nel senso sopra indicato. Manda la Cancelleria per le annotazioni di rito.