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Sentenza — n. 30287/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court resolves jurisdictional conflict affirming Spoleto's authority over Roberto Mazzarella's social danger review despite Catanzaro transfer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the surveillance magistrates of Catanzaro and Spoleto regarding Roberto Mazzarella's review of social danger. While Catanzaro claimed competence based on the defendant's transfer there in February 2024, the Court affirmed that jurisdiction remains with Spoleto, where the detention was located at the time the procedure was initiated. The decision applies the principle of perpetuation of jurisdiction, ensuring the original competent authority retains power even after the prisoner's subsequent transfer.

Regesto Legislator

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Art. 679 cod. proc. pen.; Art. 28, 30 cod. proc. pen.: The jurisdiction of the surveillance magistrate is fixed at the time the procedure is requested or instituted and remains valid even if the convicted person is subsequently transferred to another penal institution.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction surveillance magistrate social danger review perpetuation of jurisdiction prisoner transfer Italian criminal procedure territorial competence vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 679 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sul riesame della pericolosità sociale di Roberto Mazzarella, chiesto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 679 cod.
Art. 28, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 30 cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
art. 679 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sul riesame della pericolosità sociale di Roberto Mazzarella, chiesto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3084 del 28/06/1993, confl. comp. in proc. Berni, Rv. 194848-01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Spoleto con ordinanza dell'11/03/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, e del difensore del condannato, avvocato Alessandro Pignataro, che hanno chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sul riesame della pericolosità sociale di Roberto Mazzarella, chiesto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen. in data 19 dicembre 2023, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Spoleto - in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere al riguardo, sul rilievo che il condannato fosse stato trasferito il 2 febbraio 2024 presso la casa circondariale di Catanzaro - e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. Secondo il Magistrato rimettente, la competenza andrebbe determinata con riferimento alla situazione di fatto esistente all'atto dellinstaurazione del procedimento di sorveglianza, allorché la detenzione era in corso presso la casa di reclusione di Spoleto.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di procedere al riesame della pericolosità sociale del condannato consegue una stasi dell'attività processuale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in applicazione del principio di diritto, di risalente e sempre valida formulazione (Sez. 1, n. 3084 del 28/06/1993, confl. comp. in proc. Berni, Rv. 194848-01), secondo cui la competenza della magistratura di sorveglianza, radicatasi presso l'ufficio avente giurisdizione sull'istituto di pena in cui l'interessato si trova al momento della richiesta o proposta, ovvero dell'instaurazione del procedimento di ufficio, rimane ferma anche nel caso che, successivamente a uno di tali eventi, l'interessato venga trasferito in altro istituto di pena (c.d. perpetuatio iurisdictionis).

3. Segue la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto, giudice territorialmente competente.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveaiianza di Spoleto cui dispone trasmettersi gl