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Sentenza — n. 30286/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30286/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal detenuto Domenico Gallico avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva già dichiarato inammissibile il reclamo di primo grado concernente l'adeguatezza delle dotazioni informatiche a disposizione dell'interessato. A tale decisione il Tribunale perveniva, dopo aver dato atto che, nelle more dello scioglimento della relativa riserva, la Direzione penitenziaria aveva comunicato che tutti gli applicativi informatici richiesti erano stati re golarmente installati.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricors ondato. Il giudice può valutare, ai fini della decisione, í soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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diritti del detenuto sequestro di dati informatici braccialetto elettronico abuso di un impianto per l'elaborazione di dati terminali di computer diritti della difesa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gallico Domenico, nato a Palmi il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal detenuto Domenico Gallico avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva già dichiarato inammissibile il reclamo di primo grado concernente l'adeguatezza delle dotazioni informatiche a disposizione dell'interessato. A tale decisione il Tribunale perveniva, dopo aver dato atto che, nelle more dello scioglimento della relativa riserva, la Direzione penitenziaria aveva comunicato che tutti gli applicativi informatici richiesti erano stati re golarmente installati.

2. Il detenuto ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, in via pregiudiziale, violazione di legge processuale, per avere il giudice a quo definito il procedimento sulla base di documentazione acquisita fuori contraddittorio, in violazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricors ondato. Il giudice può valutare, ai fini della decisione, í soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti ac quisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021, Strazzeri, Rv. 281331-01).

2. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la rinnovazione del giudizio in pienezza di contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. o LU isu Così deciso il 21/05/2024 o -e- Il Consigliere