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Sentenza — n. 30285/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30285/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in corso dal 22 giugno 2021 nei confronti di Juan Carlos Vilcapoma Ticona, essendo emerso, tra l'altro, che costui svolgesse attività usuraria al domicilio nel corso della misura stessa e che, in una specifica occasione, avesse concorso ad aggredire fisicamente un debitore insolvente.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca della licenza condurre revoca del credito al consumo azione revocatoria revoca dell'atto amministrativo permesso di dimora retroattivo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vilcapoma Ticona Juan Carlos, nato in Perù il 12/08/1978 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in corso dal 22 giugno 2021 nei confronti di Juan Carlos Vilcapoma Ticona, essendo emerso, tra l'altro, che costui svolgesse attività usuraria al domicilio nel corso della misura stessa e che, in una specifica occasione, avesse concorso ad aggredire fisicamente un debitore insolvente.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine ai presupposti della revoca e in ordine alla sua decorrenza. Il ricorrente nega il suo concorso nell'aggressione e in ogni caso rileva che i fatti a lui contestati si sarebbero verificati a partire dal giugno del 2022, sicché indebita e immotivata risulterebbe la revoca disposta con carattere retroattivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367-01; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789- 01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata è effettivamente incensurabile, lì ove essa è pervenuta - sulla base dell'avvenuta sottoposizione dell'affidato a custodia cautelare in carcere per le condotte di cui in narrativa, in ricorso solo parzialmente e genericamente contestate - alla conclusione della totale inidoneità della misura alternativa ad assicurare la rieducazione del reo.

3. Ineccepibile risulta la decisione anche con riguardo alla decorrenza retroattiva della disposta revoca, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente preso in esame - come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) - non solo la gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che hanno dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico; e avendo tale giudice, per l'effetto, adeguatamente valutato come l'intero contesto rivelasse, ab initio, l'inesistente adesione di Vilcapoma Ticona al processo riabilitativo.

4. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese