Sentenza — n. 30269/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta si è pronunciato sulla richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 15/12/2023, che applicava a Emanuele Burgio la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti concernenti le armi di cui ai capi 25) e 26) e alla violazione di misura di prevenzione con obbligo di soggiorno di cui al capo 28), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Ha, quindi, annullato l'ordinanza limitatamente al capo 28) della rubrica, ordinando in relazione ad esso Ila formale scarcerazione dell'indagato, e confermato per il resto detta ordinanza, compresa la misura della custodia cautelare in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30269/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Emanuele Burgio, tramite il suo difensore, deducendo violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Rileva che: - la richiesta di riesame era avanzata in data 22 dicembre 2023; - in data 27 dicembre 2023 venivano richiesti gli atti del procedimento incidentale de libertate; - gli atti pervenivano in cancelleria in data 2 gennaio 2024 e, quindi, tardivamente, rispetto al termine massimo di cinque giorni per la loro trasmissione, a fronte di una richiesta di riesame formulata il 22 dicembre precedente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURGIO EMANUELE nato a GELA il 17/09/1972 avverso l'ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; te/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avvocato SINATRA FLAVIO GIACOMO SALVO del foro di GELA in difesa di BURGIO EMANUELE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta si è pronunciato sulla richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 15/12/2023, che applicava a Emanuele Burgio la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti concernenti le armi di cui ai capi 25) e 26) e alla violazione di misura di prevenzione con obbligo di soggiorno di cui al capo 28), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Ha, quindi, annullato l'ordinanza limitatamente al capo 28) della rubrica, ordinando in relazione ad esso Ila formale scarcerazione dell'indagato, e confermato per il resto detta ordinanza, compresa la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Emanuele Burgio, tramite il suo difensore, deducendo violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Rileva che: - la richiesta di riesame era avanzata in data 22 dicembre 2023; - in data 27 dicembre 2023 venivano richiesti gli atti del procedimento incidentale de libertate; - gli atti pervenivano in cancelleria in data 2 gennaio 2024 e, quindi, tardivamente, rispetto al termine massimo di cinque giorni per la loro trasmissione, a fronte di una richiesta di riesame formulata il 22 dicembre precedente.
3. Presenta memoria scritta l'Avvocato generale, dott. Piero Gaeta, nella quale insiste per il rigetto del ricorso, rilevando che il termine è stato pienamente osservato nel rispetto della regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale dies a quo non computatur in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale ed è il 27 dicembre 2023, non si computa. Osserva che poiché la scadenza del quinto giorno andava a coincidere con il primo gennaio, giorno festivo, il termine si doveva ritenere prorogato al giorno successivo, due gennaio, data in cui effettivamente gli atti in questione pervennero alla cancelleria del Tribunale del riesame.
4. Presenta memoria di replica il difensore di Burgio, ribadendo che la richiesta di riesame era stata avanzata, con pec, in data 22 dicembre 2023 ed era pervenuta in pari data, come da accettazione e consegna, e non già il 27 dicembre 2023, per come erroneamente si assume. Con la conseguenza che il termine decorreva dal 23 dicembre 2023 e spirava il 27 dicembre 2023, mentre la trasmissione degli atti avveniva il 2 gennaio 2024, ossia oltre il termine perentorio dei previsti cinque giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Risulta dalla documentazione allegata dalla difesa e dal riscontro offerto dagli atti che la richiesta di riesame era stata avanzata, con pec, in data 22 dicembre 2023 ed era pervenuta in tale data e non già il 27 dicembre 2023. Pertanto, pure a volere ritenere, considerato l'orario di invio della pec (ore 13:32), che la data di presentazione vada individuata nel giorno successivo, l'invio degli atti al Tribunale del riesame di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., sarebbe dovuto avvenire entro il 28 dicembre 2023 e non, come è avvenuto (ed è stato oggetto di riscontro da parte del Collegio), il 2 gennaio 2024.
Invero, secondo detto disposto normativo «il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini». La giurisprudenza di questa Corte individua il giorno iniziale di detto termine nella data di presentazione della richiesta di riesame, specificando che il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale dies a quo non computatur in termine, sicché non deve tenersi conto del suddetto giorno iniziale, coincidente con la presentazione della richiesta di riesame (Sez. 4, n. 7024 del 08/11/2022, dep. 2023, P.M.T. c/Gabor Ramon, Rv. 284102).
Ne consegue, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 15 dicembre 2023, in ordine ai reati di cui ai capi 25) e 26) per cui si procede nei confronti di Emanuele Burgio, nonché l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di riesame impugnata limitatamente a tali capi addebitati a Burgio. Va, infine, per l'effetto, disposta l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa, mandando la cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 25) e 26) addebitati a Burgio Emanuele e dichiara la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per detti capi applicata dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta in data 15 dicembre 2023; per l'effetto dispone l'immediata liberazione di Burgio Emanuele, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Proc:uratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art