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Sentenza — n. 29542/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming appellate judge failed to inform defendant of substitute short-term penalty options.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defendant's appeal against an appellate judgment imposing eight months of imprisonment. The appellant argued the judge violated the law by omitting to inform him of the possibility to request substitute short-term penalties under Article 53 of Law No. 689/1981, claiming such information could only be given after the sentencing device was read. The court ruled this argument unfounded, citing established precedent that the burden lies with the defendant to explicitly request these penalties during the appeal hearing, and noting the defendant was already aware of the potential for conversion due to the prohibition of worsening the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689; Art. 20-bis c.p.; Art. 95 D.Lgs. 150/2022: The applicability of substitute short-term penalties to pending appeals is conditional upon the defendant's explicit request, which must be made during the discussion hearing, and the appellate judge has no duty to inform the defendant of this right.

Parole chiave

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substitute short-term penalties appellate procedure burden of proof defendant reformatio in peius Cartabia reform transition omission of notice imprisonment conversion adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchè il giudice di appello ha omesso di dare avviso all'imputato della possibilità di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I.
Art. 20-bis c.p.
Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui "l'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis ccd.
Art. 95 D.Lgs. 150/2022
150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prev,sta dall'art. 95 del cl.lgs.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 235 cod. pen
Con sentenza del 12 giugno 2019 il Tribunale di Ancona, in rito abbreviato, ha condannato Daniel Tomasz Kruk alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per il reato dell'art. 235 cod. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
285996, secondo cui "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il suoprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023
Sez. 2, Sentenza n. 4772 del 05/10/2023
285630; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 4772 del 05/10/2023, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KRUK DANIEL TOMASZ nato il 12/06/1985 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Umberto Gramenzi, che ha insisito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 giugno 2019 il Tribunale di Ancona, in rito abbreviato, ha condannato Daniel Tomasz Kruk alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per il reato dell'art. 235 cod. pen. per essere rientrato nel territorio dello Stato noncstante gli fosse stata inflitta la misura di sicurezza dell'allontanamento da esso, fattc avvenuto in Falconara Marittima il 28 maggio 2019.

Con sentenza del 11 novembre 2019 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado. Con sentenza del 21 settembre 2021 n. 12696, dep. 2022, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in quarto la motivazione della sentenza d'appello riguardava persona diversa dall'imputato. Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di 8 mesi di reclusione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchè il giudice di appello ha omesso di dare avviso all'imputato della possibilità di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689; né si può sostenere che tale avviso non andasse dato in quanto l'imputato non ha avanzato alcuna istanza in tal senso, perché il consenso da parte dell'imputato poteva intervenire soltanto dopo la pronuncia del dispositivo di ccndanna perché solo dopo la lettura del dispositivo l'imputato avrebbe avuto contezza della pena inflitta, e quindi della possibilità di rientrare in quella astrattamente suscettibile di essere sostituita.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Stefano Tocci, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Umberto Gramenzi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ftorso è infondato. Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui "l'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis ccd. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prev,sta dall'art. 95 del cl.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione.

In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione" (Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, De Martino, Rv. 285630; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996, secondo cui "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il suoprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica").

Peraltro, l'argomento confutativo proposto nel ricorso (ovvero, che soltanto dopc la lettura del dispositivo si potrà conoscere se la pena era suscettibile di conversione o meno) è anche non applicabile al caso in esame, in cui sarebbe stata suscettibile di conversione anche la pena inflitta in primo grado, il che, atteso il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., comportava che l'imputato era già in grado di sapere nel corso del processo di appello che che la pena eventualmente inflitta all'esito dello stesso sarebbe stata suscettibile di conversione.

In definitiva, il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce.ssuali. Così deciso il 13 giugno