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Sentenza — n. 29250/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Francesco Corbelli, withdrew the appeal before the judgment was rendered. Although the appeal was initially filed challenging the confirmation of pre-trial detention, the withdrawal rendered the proceeding moot. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary interest to proceed under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant withdraws the appeal, resulting in a lack of interest due to the subsequent revocation of the contested restrictive measure.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest pre-trial detention cassation inadmissibility procedural code pericolo di reiterazione mantenimento della carcerazione di sicurezza controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) c.p.p.
Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett.
Art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Alessandro Catarsi, deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORBELLI FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 27/09/1988 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 06/12/2023, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 04/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di Francesco Corbelli.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Corbelli, a mezzo dell'avv. Alessandro Catarsi, deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione di legge e carenza di motivazione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco Corbelli ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte, a firma del suddetto difensore, munito di procura speciale. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né alcuna sanzione pecuniaria, per essere intervenuta l'ordinanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale in epoca successiva, rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2