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Sentenza — n. 28926/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention review order due to lack of specific reasoning on new defense arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's claim that the review tribunal failed to address his defense regarding missing digital evidence. Although the prisoner argued that the court ignored his detailed submission about computer access restrictions, the tribunal explicitly stated it had read and considered the document. The court ruled that the appeal was too specific, attacking only one part of the reasoning while ignoring the tribunal's valid conclusions on the necessity of the detention measures and the lack of new facts.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. pen.; Art. 24 Cost.: An appeal attacking only a specific portion of the reasoning in a review order regarding preventive measures is inadmissible if it fails to confront the other decisive grounds for the judgment.

Parole chiave

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preventive measures review lack of specific reasoning inadmissible appeal right of defense digital evidence access cassation procedure reiterative requests diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. pen.
Art. 310 cod. proc. pen.
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania con funzione di riesame, ha respinto l'appello, proposto da Alessio Attanasio, ex art. 310 cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell'imputato, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1--ter disp.
art. 310 cod. proc. pen
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania con funzione di riesame, ha respinto l'appello, proposto da Alessio Attanasio, ex art. 310 cod.
artt. 24 Cost
Pintus, eccependo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 24 Cost., 125 cod.
art 275 cod. proc. pen
art. 575 cod. pen
pen., la sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione dei titoli di reato per i quali l'imputato aveva riportato condanna (art. 575 cod. pen.), l'appello andasse respinto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano
Su tale punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sostenendo che (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv.
Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari
A tale precedente, che si riferisce a procedimento di merito non anche a memorie prodotte in sede cautelare, va affiancato il principio (tra le altre, Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 del Tribunale di Catania in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania con funzione di riesame, ha respinto l'appello, proposto da Alessio Attanasio, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, resa dalla Corte di assise di appello di Catania, in data 15 maggio 2023, relativa a reati di omicidio pluriaggravato, fatti per i quali l'imputato ha riportato, con sentenza di primo grado, la condanna alla pena di anni trenta di reclusione. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. M.T.A. Pintus, eccependo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 24 Cost., 125 cod. proc. pen., 178, comma 1, lett.

c) cod. pen. con vizio di motivazione. Assume il ricorrente che l'ordinanza non avrebbe risposto ad alcuna delle doglianze, devolute con memoria del 17 agosto 2023, così dando luogo alla violazione di cui all'art 178 comma 1, lett.

c) del codice di rito in quanto si è impedito all'imputato di intervenire concretamente nel processo valutativo effettuato dal giudice, con lesione del diritto di intervento e di assistenza difensiva. Inoltre, si deduce che vi è mancanza di motivazione, anche quanto alle argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del proprio convincimento, indicate come prive di completezza da specifiche censure formulate dall'interessato. A p. 3 del ricorso si riporta, integralmente e testualmente, la memoria con relativo contenuto rilevando che, con sentenza di questa Suprema Corte, si è stabilito che è competenza del giudice di merito intervenire per la questione del materiale informatico asseritamente sottratto indebitamente ad Attanasio, il quale si è trovato nella situazione di non poter esercitare il diritto di difesa trattandosi di soggetto detenuto sottoposto a misura cautelare, proprio per non aver avuto a disposizione detto materiale.

Secondo la Suprema Corte, quindi, ogni decisione concernente l'ingresso di materiale informatico è rimessa al giudice che procede. Ciononostante, nessun provvedimento è stato adottato anzi si è ritenuto corretto il mancato intervento, su tale punto, da parte del giudice che procede. 3.11 Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. La sentenza di questa Corte di legittimità richiamata dal ricorrente, n. 16495 del 23 marzo 2023, della sezione Prima penale, nel respingere il ricorso di Attanasio avverso ordinanza del Tribunale di sorveglianza, ha effettivamente rilevato che, poiché il detenuto aveva nuovamente fatto ingresso in carcere il 15 luglio 2022, per effetto di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito di un procedimento che lo vedeva imputato di reati di omicidio aggravato, con condanna in primo grado alla pena di anni trenta, di reclusione, il procedimento esecutivo a suo carico, nell'ambito del quale erano stati adottati determinati provvedimenti sul regime detentivo, si era esaurito per fine pena.

Inoltre, in quella sede, il Collegio ha rilevato che visto il titolo detentivo, il giudice della cautela procedente era l'autorità funzionalmente competente a dover, eventualmente, adottare provvedimenti autorizzativi all'utilizzo di strumenti informatici, in base proprio alle specifiche esigenze cautelari ritenute nell'ordinanza genetica. Né rilevava il fatto che la concessione dell'utilizzo del computer era sorta dalla richiesta di consentire lo studio anche degli atti del procedimento nel cui ambito era stata disposta la custodia cautelare di Attanasio.

In ogni caso, la sentenza indicata ha esposto che l'eventuale reiterazione di comportamenti contrari ai diritti del detenuto trovava adeguata tutela nel diritto di interporre nuovo reclamo ex art. 69 ord. pen. 3.Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale di Catania con funzione di riesame, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza della Corte di assise di appello avesse correttamente respinto la richiesta Attanasio. Questi aveva posto, a fondamento della richiesta di modifica o revoca della misura cautelare, la violazione del suo diritto di difesa conseguente alla privazione del personal computer, su disposizione della Direzione della casa circondariale di Nuoro, per effetto della proroga del regime di cui all'art 41-bis ord pen. nei suoi confronti.

Tale circostanza è stata rappresentata in due precedenti istanze ed è oggetto di accertamento ancora sub iudice.Si rimarca, però, nel provvedimento censurato, che le deduzioni dell'appellante non hanno alcun collegamento con le esigenze cautelari dalla cui sussistenza soltanto dipende il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere. In ogni caso, si ritiene che stante l'estrema gravità dei delitti per i quali è processo, considerata la personalità negativa di Attanasio, che ha riportato condanne per reati gravissimi, in considerazione anche della presunzione che assiste, ai sensi dell'art 275 cod. proc. pen., la sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione dei titoli di reato per i quali l'imputato aveva riportato condanna (art. 575 cod. pen.), l'appello andasse respinto. 3.1.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la dedotta mancata considerazione della memoria difensiva che si trascrive, per esteso, nel corpo del ricorso non genera nullità dell'ordinanza. Il contenuto del provvedimento impugnato, che ribadisce l'assoluta ininfluenza del regime adottato nei confronti del detenuto, relativo all'uso di computer, alla detenzione di cd-rom nella camera detentiva, ad ottenere copie cartacee di qualunque file prodotto, rispetto alle esigenze cautelari è del tutto incompatibile con le richieste illustrate con la memoria asseritamente trascurata.

Del resto, nell'incipit dell'ordinanza impugnata (p.

1) si legge che il Tribunale ha "letto la memoria" quindi ne ha tenuto conto nel decidere nel senso del rigetto. Su tale punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sostenendo che (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561) l'omessa valutazione di memorie difensive può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. A tale precedente, che si riferisce a procedimento di merito non anche a memorie prodotte in sede cautelare, va affiancato il principio (tra le altre, Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938) secondo il quale, in tema di impugnazione di misure cautelari (nel caso preso in esame di natura personale) il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. 3.2.In ogni caso, il ricorso è inammissibile perché "attacca" soltanto la parte della motivazione che esclude l'incidenza della mancanza di disponibilità del materiale da parte del detenuto, rispetto al diritto di difesa e sulle esigenze cautelari.

Diversamente, il ricorso non si confronta con le ulteriori rationes decidendi su cui fonda il rigetto, così risultando aspecifico.Il Tribunale, infatti, svolge motivazione, immune da vizi, relativamente alla ragione della ritenuta permanenza delle esigenze cautelari, nonché prende in esame la circostanza che Attanasio, già due volte, senza aggiungere novità, ha presentato istanze del medesimo contenuto di quella sottoposta al vaglio del Giudice procedente che, dunque, viene considerata, in assenza di elementi nuovi, con ragionamento ineccepibile reiterativa.

4. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell'imputato, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1--ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1