Cassation court dismisses appeal against probation denial, upholding gradualism principle in sentencing benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Sokol Skuqai against the Ancona supervision tribunal's refusal to grant social services probation. The defendant argued that the court improperly weighed the severity of the attempted murder and ignored positive factors like his employment and home arrest compliance. The court ruled that while positive behavior is relevant, the tribunal correctly applied the principle of gradualism, deeming the stricter semi-liberty regime necessary before attempting social services probation due to the recent nature of the offense and residual danger. Consequently, the appeal was dismissed and the defendant ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; The supervision tribunal may lawfully refuse social services probation even when positive conduct exists, if the principle of gradualism and the specific gravity of the recent crime necessitate a stricter semi-liberty regime to ensure effective social reintegration and prevent recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SKUQAJ SOKOL nato il 26/05/1974 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza con cui Sokol Skuqai aveva chiesto la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ed ha, invece, accolto la richiesta subordinata di ammissione al regime della semilibertà.
2. Ricorre Sokol Skuqai, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. et Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia valutato la tipologia e la presunta gravità del reato oggetto della condanna in esecuzione, pur sanzionato con una pena detentiva consentita, alla stregua di una condizione impeditiva in termini assoluti alla concessione della misura più ampi. Sono stati invece, trascurati gli elementi favorevoli come la distanza temporale dalla consumazione del tentato omicidio e l'applicazione in tempi rapidi, proprio a cagione della sua limitata pericolosità sociale, della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere.
Parimenti sono state ignorate le informazioni positive fornite. sia dal Commissariato di PS sia dell'UEPE nella relazione socio familiare. In quest'ultimo atto si è anche espresso parere favorevole alla concessione dell'affidamento in prova valutandosi favorevolmente l'inserimento nel contesto sociale, lo svolgimento continuativo di attività lavorativa, il puntuale rispetto delle prescizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato e che, pertanto, debba essere rigettato 1.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (da ultimo Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Di conseguenza, nel giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, ai fini del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato.
Si è in proposito chiarito che prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari., Rv. 264037).
Il Tribunale di sorveglianza, nell'apprezzare i presupposti delle misure alternative, deve sempre tenere presente il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari; esso, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).
2. In sintonia coi richiamati principi e nella logica di gradualità del trattamento rieducativo, il Tribunale di sorveglianza si è determinato a rigettare l'istanza di affidamento in prova seguendo un percorso argomentativo, logico, corrente e comunque immune dalle criticità denunciate. Pur dando atto che il condannato, dopo la sentenza di condanna, aveva tenuto una condotta positiva nel campo lavorativo anche attivandosi per il risarcimento del danno, ha ritenuto che la semilibertà fosse, per il suo specifico regime, caratterizzato da più approfonditi controlli, l'unica misura alternativa, allo stato, idonea a garantire un effettivo reinserimento sociale e che, al contrario, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali non fosse concedibile per il pericolo di recidivanza, desunto oltre che dalla particolare gravità del reato, scaturito da un movente banale, come tale suscettibile di dare scaturigine a nuove condotte illecite, dall'epoca recente di accertata violazione della legge penale e dalla necessità di mettere in atto un programma di trattamento più personalizzato, che tenesse conto delle risultanze di un periodo di osservazione muraria più lungo ed approfondito.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali 3 ((v
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.. Così deciso