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Sentenza — n. 28622/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses execution judge's order for cumulative sentence continuation due to prior identical ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Padua execution judge's order recognizing a cumulative sentence continuation bond. The prosecution argued the request was inadmissible because the court had already ruled on the same issue in February 2020, causing an illegal release. The court held that the judge erred by failing to declare the request inadmissible as a mere repetition of a prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An execution judge must declare a request inadmissible if it is a mere repetition of an identical request already decided, and failure to do so warrants annulment without remittal.

Parole chiave

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execution judge cumulative sentence inadmissible request repetition of request art 666 code annulment without remittal procedural error revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale, incorso incolpevolmente in errore anche a causa della condotta tenuta dalla difesa che ha omesso di comunicare che sul punto il giudice dell'esecuzione si era già pronunciato, avrebbe dovuto dichiarare la richiesta inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 497 bis cod. pen
b) sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 17/4/2019, irrevocabile il 3/7/2019, in relazione al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., commesso a Padova il 25/11/2016.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01
in quanto mera riproposizione dell'identica istanza già accolta il 12 febbraio 2020 (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVAnel procedimento a carico di: BIGVAVA GIORGI nato il 21/03/1978 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. LUIGI CUOMO per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 19/10/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di Bigvava Giorgi e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:

a) sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 21/2/2019, irrevocabile il 24/5/2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 497 bis, primo comm 477 e 482 cod. pen, commesso a Padova il 24/12/2016;

b) sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 17/4/2019, irrevocabile il 3/7/2019, in relazione al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., commesso a Padova il 25/11/2016.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. evidenziando che in ordine alla medesima istanza il Tribunale di Padova si era già pronunciato, accogliendola, in data 12 febbraio 2020 e che, pertanto, l'attuale richiesta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Ciò anche considerato che l'accoglimento della stessa ha determinato una nuova riduzione della pena residua risultante dal cumulo in esecuzione e ha pertanto comportato l'illegittima scarcerazione del condannato.

4. In data 2 febbraio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Luigi Cuomo chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge in quanto l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione perché ripropositiva della medesima richiesta già accolta con provvedimento del 12 febbraio 2020. La doglianza è fondata. Come emerge dagli atti e documentato dal ricorrente il provvedimento oggetto dell'attuale ricorso, pronunciato dal Tribunale di Padova, in composizione monocratica, si riferisce, alla medesima richiesta già decisa dallo stesso Tribunale, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione.

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale, incorso incolpevolmente in errore anche a causa della condotta tenuta dalla difesa che ha omesso di comunicare che sul punto il giudice dell'esecuzione si era già pronunciato, avrebbe dovuto dichiarare la richiesta inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto mera riproposizione dell'identica istanza già accolta il 12 febbraio 2020 (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01). La mancata pronuncia in tal senso da parte del giudice dell'es:P uzione impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza i