Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's order for failure to declare identical request inadmissible as already decided.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome execution judge's order without remittal. The convicted applicant argued the judge erred by failing to recognize a previously decided request, while the prosecution supported the annulment. The court ruled the request was inadmissible because it was a mere repetition of an identical instance already partially accepted and made irrevocable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The execution judge must declare inadmissible a request that is a mere repetition of an identical instance already decided and made irrevocable.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge inadmissible request mere repetition irrevocable decision procedural economy double jeopardy judicial economy allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la richiesta inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto mera riproposizione di una identica istanza già accolta il 21 luglio 2023 (Sez.
artt. 81 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01
in quanto mera riproposizione di una identica istanza già accolta il 21 luglio 2023 (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN SAID KHELIL nato il 24/02/1971 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARCO DALL'OLIO per l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29/9/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Ben Said Khellil di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti:

i) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 21/11/2015, irrevocabile il 21/1/2016, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 10/10/2015; il) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 15/1/2016, irrevocabile il 4/6/2016, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 10/12/2015; iii) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 9/7/2015, irrevocabile il 26/4/2017, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, commessi a Roma il 9/7/2015; iv) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 9/6/2016, irrevocabile il 10/5/2017, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 15/12/2015;

v) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14/8/2017, irrevocabile il 2/11/2017, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 13/8/2017; vi) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 9/11/2017, irrevocabile il 20/3/2019, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 13/8/2017 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la medesima istanza, erroneamente presentata due volte dal condannato, era stata già decisa e parzialmente accolta con provvedimento divenuto irrevocabile, allegato al ricorso. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 evidenziando che la valutazione del giudice dell'esecuzione sarebbe contraddittoria e illogica e, comunque, fondata su presupposti di fatto errati in quanto i reati, commessi in un ristretto arco temporale e relativi a violazioni della medesima norma, risultano essere parte di un medesimo disegno criminoso.

3. In data 4 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio, ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in quanto l'istanza, già in precedenza decisa e parzialmente accolta con provvedimento divenuto irrevocabile, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione. La doglianza è fondata. Come emerge dagli atti e ora documentato dalla difesa -che pure ha concluso all'udienza del 13 settembre 2023 e nulla ha rilevato in quella sede sul punto- il provvedimento oggetto dell'attuale ricorso, pronunciato dal Tribunale di Roma, Prima Sezione collegiale, si riferisce, alla medesima richiesta già decisa dal ( Tribunale di Roma, Sezione Decima collegiale. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la richiesta inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto mera riproposizione di una identica istanza già accolta il 21 luglio 2023 (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01). La mancata pronuncia in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. La presente decisione deve essere comunicata al Procuratore della Repubblica di Roma, organo competente per l'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica