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Sentenza — n. 28614/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by absent defendant who requested abbreviated trial via special procurator, ruling he is legally present.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible due to the defendant's absence. Although the defendant was physically absent at the preliminary hearing, he had previously requested the abbreviated trial procedure through a special procurator, which legally qualifies him as present under the relevant code. Consequently, the court ruled that the specific rule barring appeals by absent defendants did not apply, allowing the appeal to proceed to a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: An imputant represented by a special procurator at the request of a special procedure is deemed present, excluding the application of inadmissibility rules reserved for absent defendants.

Parole chiave

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special procurator abbreviated trial imputant presence appeal admissibility procedural absence procedimento in contumacia contenzioso dell'assicurazione invalidità deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
quale, nell'occasione, ha, nondimeno, trascurato di considerare che l'imputato, pur personalmente assente all'udienza preliminare, ha, in quella sede, manifestato, tramite procuratore speciale, la volontà di accedere al rito speciale, ciò che determina l'applicazione alla fattispecie dell'art. 420, comma 2-ter, cod.
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Ha, a tal fine, rilevato, che l'impugnazione è stata proposta — dal difensore di imputato assente, privo di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza — in spregio ai disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023
Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LEVA MINIMO nato a MESAGNE il 29/03/1980 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott.ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2023 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Mimmo De Leva avverso la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, il 7 febbraio 2023, lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 642 e 423 cod. per. e io ha condannato alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile Allianz Viva S.p.a.. Ha, a tal fine, rilevato, che l'impugnazione è stata proposta — dal difensore di imputato assente, privo di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza — in spregio ai disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., a tenore del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fin i della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

2. Mimmo De Leva propone, con l'assistenza dell'avv. Massimo Renna, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione da lui presentata in ragione della dichiarazione di assenza che, tuttavia, è stata, a suo modo divedere, erroneamente pronunciata dal giudice di primo grado al cospetto di condizioni — l'essersi egli avvalso, innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, della facoltà di nominare un procuratore speciale che, in udienza, ha chiesto, per suo conto, l'ammissione ai rito abbreviato — che lo qualificavano, ex lege, come presente.

3. L Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. La parte civile Allianz Viva S.p.a., con memoria del 17 gennaio 2014, ha, invece, chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.2. La Corte di appello ha, invero, tratto argomento dalla declaratoria di assenza pronunciata, nei confronti di De Leva, dal Giudice dell'udienza preliminare, i. quale, nell'occasione, ha, nondimeno, trascurato di considerare che l'imputato, pur personalmente assente all'udienza preliminare, ha, in quella sede, manifestato, tramite procuratore speciale, la volontà di accedere al rito speciale, ciò che determina l'applicazione alla fattispecie dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., ai sensi del quale è considerato presente l'imputato «che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».

La nitida ed univoca previsione normativa impone, dunque, di considerare tarnquam non esset la dichiarazione di assenza riservata a soggetto che, per espressa disposizione di legge, deve necessariamente considerarsi presente, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., non potendosi considerare De Leva alla stregua di «;rnputato rispetto al quale si è proceduto in assenza». Tanto, peraitro, in coerenza con quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di iegittimità che, sia pure con riferimento alla previsione di un più ampio termine di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza, ha ritenuto che detto termine — ricollegato, analogamente a quanto accade nel caso in esame, alla condizione processuale di assenza — «non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente» (Sez. 3, n. 43835 del 12/1072023, C., Rv. 285332 - 01).

L'attriouzione della qualifica di presente a chi si avvalga del procuratore speciale al fine ci; formalizzare l'opzione per il rito speciale discende, d'altro canto, dalla certezza che, in tale ipotesi, l'imputato ha avuto piena conoscenza dell'esercizio, a suo carico, dell'azione penale, del fatto ascrittogli e deil'avvenuta fissazione dell'udienza. La norma — è stato osservato nel precedente sopra citato — è, d'altro canto, coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante :! potere di esercizio del diritto in quanto, come correttamente osservato, in motivazione, da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Tecle, Rv 276808 - 01, «il procuratore speciale agisce come se fosse l'imputato» ed «esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dail'art, 1393 cod. cov., depositando l'atto presso l'ufficio giudiziario».3.

Le preceoenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di appello per a nuova delibazione dell'impugnazione, libera nell'esito ma scevra dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

annulla i'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione