Sentenza — n. 28608/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha dichiarato El Khayari Abdelhadi responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e, pertanto, lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo violazione dell'art. 34 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio e/o assenza di motivazione. Lamenta, invero, la difesa che, pur essendo stata invocata in sede di conclusioni la particolare tenuità del fatto, il Giudice di pace non si pronunciava al riguardo. Insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e, pertanto, lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo violazione dell'art. 34 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio e/o assenza di motivazione. Lamenta, invero, la difesa che, pur essendo stata invocata in sede di conclusioni la particolare tenuità del fatto, il Giudice di pace non si pronunciava al riguardo. Insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL KHAYARI ABDELHADI nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; actito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO el.ve ha concluso chiedendo 1./9 ; 2./J' o (.-t k-^-1 j"-(Q erelfter-H-efferrsore procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha dichiarato El Khayari Abdelhadi responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e, pertanto, lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo violazione dell'art. 34 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio e/o assenza di motivazione. Lamenta, invero, la difesa che, pur essendo stata invocata in sede di conclusioni la particolare tenuità del fatto, il Giudice di pace non si pronunciava al riguardo. Insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Roberto Aniello, conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso; il difensore di El Khayari, avv. Umberto Gramenzi, insiste, con memoria scritta, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. — e lo stesso rileva anche ai fini della particolare tenuità di cui all'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 - deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (per tutte Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).
Orbene, pur non essendovi nella sentenza impugnata un'esplicita motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, dalla struttura argomentativa della medesima emerge tale esclusione. E precisamente laddove si dà atto che il trattenimento illegale nel territorio dello Stato è stato accertato in occasione di un furto commesso dall'imputato e laddove si sono esclusi elementi concreti favorevoli anche se con riguardo precipuo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso nell'insistere sulla particolare tenuità del trattenimento illegale in esame, derivato dalla mera mancata rinnovazione del permesso di soggiorno, incorre nell'infondatezza, dimostrando - come attentamente evidenziato dal Procuratore generale - altresì, di non confrontarsi col rilievo della sentenza impugnata relativo alla mancata presentazione in Questura di El Khayari a seguito di invito per regolarizzarne la posizione.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso