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Sentenza — n. 28404/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare formulate nell'interesse di Muslu Taylan. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Muslu Taylan, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 178 lett.

Regesto Legislator

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art. 178 cod. proc. pen, art. 172 cod. pen; Sentenza — n. 28404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost. Si rileva che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del procedimento di sorveglianza in oggetto, nessuna notifica della fissazione della nuova udienza avveniva nei confronti del difensore; e che pertanto l'ordinanza emessa è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 172 cod. pen., evidenziandosi che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dichiarare estinta la pena per decorso del tempo. La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva procedimento in contumacia rinvio del dibattimento diritti della difesa inattività successiva alla sospensione procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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art. 178 cod. proc. pen
Si rileva che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del procedimento di sorveglianza in oggetto, nessuna notifica della fissazione della nuova udienza avveniva nei confronti del difensore; e che pertanto l'ordinanza emessa è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
art. 172 cod. pen
Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 172 cod. pen., evidenziandosi che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dichiarare estinta la pena per decorso del tempo.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSLU TAYLAN nato a RAVENNA il 21/12/1984 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Lucia Odello, che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare formulate nell'interesse di Muslu Taylan.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Muslu Taylan, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 178 lett.

c) cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost. Si rileva che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del procedimento di sorveglianza in oggetto, nessuna notifica della fissazione della nuova udienza avveniva nei confronti del difensore; e che pertanto l'ordinanza emessa è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 172 cod. pen., evidenziandosi che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dichiarare estinta la pena per decorso del tempo. La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, pregiudiziale e assorbente. Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Bologna insieme al provvedimento impugnato, emerge che veniva omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 16 novembre 202:3 dinanzi al Tribunale di sorveglianza all'avv. Paolo Vecchi. In particolare, il Tribunale disponeva il rinvio a nuovo ruolo e fissava la nuova udienza, in esito alla quale ha pronunciato l'ordinanza impugnata, senza provvedere alla preventiva comunicazione al difensore di fiducia della data in cui detta udienza si sarebbe celebrata. Orbene, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 : in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nominly7„, (97 fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Inoltre, nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato ed al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, non solo se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327: fattispecie relativa a rinvio a nuovo ruolo del procedimento per acquisire la relazione di sintesi della casa circondariale).

2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l'ulteriore corso. Così decis